8 Gennaio 2018

Rottamazione-bis ruoli dal 2000 al 2016

di EVOLUTION
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 172/2017 di conversione del D.L. 148/2017 (c.d. “collegato alla Legge di bilancio 2018”) sono entrate in vigore lo scorso 6 dicembre le nuove regole per la c.d. “rottamazione” delle cartelle. Al fine di approfondire gli aspetti operativi della riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio. Il presente contributo ne analizza alcuni aspetti generali.

Il collegato alla legge di Bilancio 2018 ha riaperto la procedura di definizione agevolata che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge).

In particolare, è prevista la “riammissione” alla definizione agevolata:

  • dei “carichi” concernenti piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016 – esclusi dalla precedente definizione – per i quali il debitore non ha provveduto al pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 (in base alla disposizione di cui all’articolo 6, comma 8 del D.L. 193/2016). In tal caso, il contribuente deve, innanzitutto, “regolarizzare”, entro luglio 2018, i relativi versamenti pagando le somme che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro giugno 2018. Dopo l’avvenuto pagamento, l’Agenzia dovrà inviare, entro settembre 2018, una seconda “comunicazione” con le somme da versare a titolo di definizione agevolata;
1° comunicazione

Entro

30/06/2018

Comunicazione delle somme da pagare per “regolarizzare” le rate scadute al 31/12/2016 Pagamento in “unica soluzione” entro il 31 luglio 2018
2° comunicazione Entro 30/09/2018 Comunicazione delle somme da pagare per la definizione agevolata dell’importo “residuo” del debito Pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2018 ovvero in un massimo di 3 rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019
  • dei “carichi” per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro lo scorso 21/04/2017.

Sul piano operativo, per entrambe le suddette fattispecie il contribuente dovrà:

  • presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione compilando il modello “DA-2000/17” disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o presso i relativi sportelli;
  • pagare le somme dovute per la definizione agevolata di cartelle/avvisi in un’unica soluzione (a ottobre 2018) oppure a rate, fino ad un massimo di 3, rispettivamente nei mesi di ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. Chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della definizione agevolata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Si ricorda che il modello “DA-2000/17può essere presentato:

  • mediante posta elettronica certificata (per coloro che dispongono di una casella PEC), unitamente a copia di un documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento (utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati nel modello di definizione);
  • direttamente presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).

Una volta presentata la domanda di adesione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente, entro il 30 settembre 2018, una comunicazione di accoglimento o di diniego.

In caso di risposta “positiva” (accoglimento), l’Agente della riscossione comunicherà l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate ed i bollettini da utilizzare per il pagamento.

In caso di risposta “negativa” (diniego), l’Agente della riscossione comunicherà le specifiche “motivazioni”, tra quelle previste dalla legge, che non hanno reso “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna