6 Novembre 2017

La ripartizione dell’attivo a cura del curatore fallimentare

di Andrea RossiVeronica Pigarelli
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In un precedente articolo abbiamo analizzato la cristallizzazione della massa passiva concentrando l’analisi sull’accertamento dello stato passivo, mentre nel presente contributo provvederemo a focalizzare l’attenzione sulla massa attiva fallimentare.

L’analisi della massa attiva fallimentare non può prescindere dall’individuazione di tre differenti momenti nell’ambito dello svolgimento della procedura fallimentare, e precisamente:

  1. l’accertamento dell’attivo: in tale fase il curatore ricostruisce l’attivo fallimentare che sarà rappresentato da tutti i beni del fallito che sono stati acquisiti dalla curatela e da quelli che sono ritornati nel patrimonio dello stesso fallito, a seguito, per esempio, di azioni revocatorie; si ricorda inoltre che il curatore può decidere, qualora non vi sia la convenienza, di rinunciare all’acquisizione di specifici beni nella massa attiva, perché, per esempio, ad essi non è attribuibile alcun valore;
  2. la liquidazione dell’attivo: è la fase in cui il curatore provvede a tramutare in denaro i beni del fallimento; un momento centrale è rappresentato dal programma di liquidazione (ex articolo 104-ter) con il quale il curatore stabilisce le modalità e le tempistiche con cui intende realizzare l’attivo;
  • la ripartizione dell’attivo: è la fase in cui il curatore provvede a distribuire le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo ai creditori, sulla base della rispettiva natura (prededucibile, privilegiata ovvero chirografaria). Al riparto hanno diritto a partecipare tutti i creditori che sono stati ammessi al passivo.

Ai sensi dell’articolo 110 L.F., il curatore, ogni quattro mesi a decorrere dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo, o del diverso termine assegnato dal giudice delegato, deve predisporre un prospetto delle somme disponibili in capo alla procedura fallimentare insieme ad un progetto di ripartizione delle stesse tra i vari creditori, accantonando preventivamente le spese di procedura.

Va evidenziato che nei riparti parziali, le somme distribuibili non possono superare l’80% delle somme al momento disponibili, in quanto la differenza deve costituire una riserva per far fronte ad eventuali imprevisti che potrebbero insorgere in corso di procedura; infatti, in presenza dei riparti parziali, il curatore fallimentare dovrà sempre valutare di fare degli opportuni accantonamenti per far fronte ad eventuali rischi relativi:

  • ai creditori ammessi con riserva;
  • ai creditori opponenti in favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
  • ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
  • ai creditori nei cui confronti sono stati proposti giudizi di impugnazione o di revocazione.

Oltre a tali somme, il curatore deve aver cura di accantonare anche gli importi che ritiene necessari per spese future, quali le somme per l’estinzione dei conti correnti della procedura, ed ogni altro debito di natura prededucibile.

Una volta effettuati gli opportuni accantonamenti, il curatore deve aver cura di distinguere le somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, nonché della quota proporzionale degli interessi attivi liquidati sui relativi depositi, costituenti la massa attiva immobiliare, da tutte le altre somme ricavate, che formano invece la massa attiva mobiliare; questa distinzione è fondamentale perché il codice civile prevede delle prelazioni che operano solo sul ricavato delle vendite immobiliari, quali le ipoteche, e altre che operano solamente sul ricavato mobiliare, quali pegni e altri privilegi mobiliari.

Per poter stabilire l’effettivo importo da ripartire ai creditori, in presenza di garanzie speciali, il curatore, una volta distinte le masse, deve individuare:

  • le spese specifiche riferite a ciascun bene gravato da privilegio speciale e
  • le spese generali, ovvero le spese di procedura che gravano pro quota sulle due masse e sui singoli beni che vi fanno parte.

Per fare ciò il curatore deve tenere dei conti speciali mediante i quali detrae dall’importo ricavato dalla vendita del bene gravato per esempio da un’ipoteca, le spese specifiche riferite alla stessa. Ipotizzando il caso più semplice, di una procedura nella quale via sia una massa mobiliare (un credito) ed una massa immobiliare (rappresentata solamente da un immobile gravato da un’ipoteca a favore di un creditore),  il curatore, per individuare il netto distribuibile al creditore munito di privilegio ipotecario, dovrà detrarre dall’importo ricavato dalla vendita dell’immobile dapprima le spese specifiche quali gli onorari del perito nominato per la stima del bene, le spese per la pubblicità, le spese per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e, successivamente, una quota delle spese generali sostenute dalla procedura determinate in misura proporzionale alle entrate affluite in ciascuna massa mobiliare o immobiliare rispetto al totale. Per poter distribuire le somme disponibili nell’ordine dettato dall’articolo 111 L.F., il curatore deve a questo punto procedere con la graduazione dei crediti; con tale operazione il curatore deve collocare tutti i crediti partecipanti al riparto in una graduatoria che rispetti l’ordine di prelazione stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali. Si tratta in realtà di un’attività che lo stesso curatore ha già svolto nella fase di formazione dello stato passivo e, pertanto, in sede di graduazione dei crediti dovrà attenersi alle risultanze degli stati passivi resi esecutivi.

Con riferimento alla specifica fase di ripartizione dell’attivo, si ritiene opportuno evidenziare che il disegno di legge n. 2.681, avente ad oggetto la “Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, cristallizzato nella L. 155/2017, ha previsto, nell’ottica di rafforzare le funzioni del curatore, di affidare la fase di riparto esclusivamente a quest’ultimo; in attesa dei decreti che attueranno la delega, si ritiene che tale intervento normativo consentirà di accelerare ulteriormente le tempistiche di chiusura delle procedure di liquidazione giudiziale (fallimenti), mantenendo comunque una tutela dei creditori interessati, i quali avranno infatti la possibilità di proporre sempre opposizione ricorrendo al giudice delegato qualora ne rinvengano i presupposti.

 

L’attività del curatore fallimentare: casi operativi e pratica professionale