14 Febbraio 2020

La rilevazione delle “passività potenziali” nel bilancio d’esercizio

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Principio contabile Oic 31, al par. 5, definisce “Fondi per rischi” le voci che rappresentano “passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati”; sono quindi rilevate nei Fondi per rischi le “passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”.

Il Documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 ottobre 2019 affronta la materia delle passività “potenziali” nel bilancio d’esercizio, a partire dalla individuazione degli elementi che connotano l’allocazione di una posta nell’ambito dei fondi rischi iscritti nel bilancio d’esercizio.

Precisamente, essi sono:

  • la natura determinata del debito,
  • l’esistenza certa o probabile del debito, da valutare alla data di chiusura dell’esercizio.

Il richiamo non può che andare poi al par. 10 dell’Oic 31, il quale indica che le passività connesse a “potenzialità” si riferiscono a quelle “situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro”.

A sua volta, la “potenzialità” é definita dal par. 9 dell’Oic 31 come quella “situazione”, “condizione” o “fattispecie esistente alla data di bilancio”, caratterizzata da uno stato d’incertezza in conseguenza del quale solo il verificarsi o meno di un evento futuro potrà determinare il concretizzarsi di quella perdita che, appunto, rappresentata allo stato dei fatti una passività “potenziale”.

In questo contesto, assume importanza centrale la tripartizione indicata al par. 12 dell’Oic 31, la quale è riferita all’evento a cui si collega la passività potenziale. Perciò, volgendo lo sguardo al grado di realizzazione dell’evento futuro negativo, lo stesso può essere qualificato come:

  • probabile”, quando l’accadimento è ritenuto più verosimile del contrario, e la passività è meritevole di iscrizione nel fondo per rischi;
  • possibile”, quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi, così che il grado di accadimento dell’evento è inferiore al probabile, ossia vi è una ridotta probabilità di realizzazione; della passività deve essere data informativa in Nota integrativa;
  • remoto”, quando l’evento ha “scarsissime possibilità” di verificarsi, oppure potrà realizzarsi solo in situazioni eccezionali.

Ebbene, ai sensi del par. 27 dell’Oic 31 non può essere iscritto un fondo per rischi quando:

  • la posta ha natura di rettifica di una voce dell’attivo;
  • lo stanziamento è diretto a coprire rischi generici e non é riferibile a situazioni e condizioni che alla data di bilancio possono originare una passività;
  • l’evento che genera la passività si è verificato dopo la chiusura dell’esercizio ed è collegato a situazioni che non erano già in essere alla data di riferimento del bilancio;
  • la passività potenziale non è determinabile se non in modo aleatorio ed arbitrario, e perciò la perdita potenziale non é stimabile con un accettabile grado di attendibilità, neppure in termini di intervallo di valori;
  • si tratta di passività giudicate solo “possibili” o “remote”.

Una questione non sempre agevole da risolvere riguarda poi il rapporto fra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio (si veda l’Oic 29) e la rilevazione del fondo rischi nel bilancio dell’esercizio precedente.

Il tema, si ricorderà, è stato oggetto di un chiarimento pubblicato da parte dell’Oic nella newsletter di febbraio 2018.

Era stato chiesto di chiarire se i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio richiedessero di modificare:

  1. solo la stima dei valori esistenti alla chiusura del bilancio precedente; oppure
  2. di riclassificare le poste di quel bilancio (da fondo a debito).

Un esempio può essere la definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di una causa legale già in essere alla data di bilancio.

Ci si domanda se, in questo caso, la società, oltre ad aggiornare la stima del fondo rischi, sia tenuta a riclassificare tale fondo come debito nel bilancio dell’esercizio precedente.

L’Oic ha precisato che, in forza dei precetti dell’Oic 29 e in conformità al postulato della competenza, in queste circostanze è necessario modificare i valori della passività iscritta in bilancio; il fatto successivo non deve invece portare all’iscrizione in bilancio di un debito che giuridicamente è sorto solo nell’esercizio successivo.