16 Settembre 2017

La rilevazione della destinazione del risultato d’esercizio

di Viviana Grippo
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La delibera con la quale l’assemblea dei soci approva il bilancio contiene anche la destinazione del risultato di esercizio, che deve essere rilevata contabilmente trattandosi di una disposizione che ha riflessi contabili.

La data di registrazione della delibera è la medesima in cui l’assemblea si è svolta.

Le scelte operate dai soci possono essere molteplici, di seguito se ne ripercorrono alcune unitamente al trattamento contabile.

Accantonamento a riserva 

L’articolo 2430 del codice civile stabilisce che: “dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione”.

Ne consegue che in primis occorrerà considerare l’ammontare della riserva legale rispetto al capitale sociale e definire la necessità (o meno) di incrementarla, quindi si potrà destinare l’utile diversamente. Tuttavia, fatta tale analisi, occorrerà anche verificare il contenuto dello statuto sociale al fine di riscontrare possibili ed ulteriori obblighi di accantonamento “preventivo”.

Nel caso di incapienza della riserva legale occorrerà contabilizzare l’incremento nella misura della ventesima parte, come previsto dal codice civile, come segue:

 Utile d’esercizio                      a                      Riserva legale

In caso invece di obbligo di accantonamento a riserva statutaria derivante dallo statuto occorrerà registrare:

Utile d’esercizio                      a                      Riserva Statuaria

La parte di utile eccedente potrà essere destinata a qualsiasi altra riserva, ad esempio alla riserva straordinaria:

Utile d’esercizio                      a                      Riserva straordinaria

Occorre ricordare che ad oggi sussistono tre tipologie di Srl: quelle ordinarie, il cui capitale sociale ammonta almeno a 10.000 euro; quelle a capitale minimo il cui capitale risulta compreso tra 1 euro e 9.999 euro; e infine le semplificate.

Mentre, come si è detto, per le Srl ordinarie sussiste l’obbligo di accantonare a riserva legale almeno 1/20 degli utili d’esercizio fino al raggiungimento di un importo pari al quinto del capitale sociale, per la Srl a capitale minimo è previsto l’obbligo di accantonamento di 1/5 degli utili, fino a quando la tale riserva sommata al capitale non raggiunga la cifra di 10.000 euro. Nulla è invece stabilito per le Srl semplificate.

 

Copertura delle perdite

La copertura delle perdite di esercizio può avvenire mediante utilizzo di riserve, di utili portati a nuovo, riduzione del capitale sociale. La perdita può poi essere rinviata al futuro in attesa di copertura con gli utili che verranno.

Occorre ricordare che non tutte le riserve possono essere usate a copertura delle perdite, in particolare possono essere impiegate:

  • la riserva legale;
  • la riserva da sovrapprezzo azioni;
  • le riserve statutarie e quelle straordinarie;
  • le riserve da valutazione delle partecipazioni con metodo del patrimonio netto;
  • la riserva da utili netti su cambi.

La scrittura contabile in caso di utilizzo di riserve miste al fine della copertura sarà:

Diversi                                                                  a                                            Perdita di esercizio

Riserva straordinaria

Riserva statuaria

Riserva legale

…………………………

 

Distribuzione di utili ai soci

Prima di esaminare questo caso occorre ricordare che l’articolo 2344, comma 2, del cod. civ. prevede che non: ”possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato”; inoltre, il comma 3 del medesimo articolo prevede che “se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente”.

L’articolo 2426, numero 5, del cod. civ. prevede poi che nel caso in cui in bilancio siano presenti costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo capitalizzati, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare di tali costi non ancora ammortizzato.

Una volta stabilità la disponibilità alla distribuzione la scrittura contabile sarà la seguente:

 Utile d’esercizio                                                 a                            Debiti vs soci per utili da distribuire

 All’atto del pagamento, anche rateale, occorrerà stornare il debito:

 Debiti vs soci per utili da distribuire              a                             Banca c/c

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