La rilevazione contabile delle spese per acquisto o produzione dei software
di Viviana GrippoAl fine della corretta imputazione contabile delle spese per acquisto o produzione dei software occorre dapprima fare un distinguo tra “software di base” e “software applicativi”.
I primi, software di base, sono rappresentati dai programmi necessari per il funzionamento dei PC, essi sono quindi costituiti dai sistemi operativi di uso comune (es. programmi Office).
I secondi, i software applicativi, sono invece gli altri programmi che necessitano alla macchina per svolgere la funzione necessaria al fruitore (es. programmi di contabilità per i commercialisti).
È chiaro che i primi sono indispensabili, senza di essi l’elaboratore non avrebbe senso.
L’approccio contabile è dapprima diverso a seconda delle tipologie di software cui si fa riferimento.
In caso di software di base, è immediato comprendere che il costo sostenuto non potrà che essere capitalizzato sul cespite/elaboratore cui si riferisce e allo stesso tempo ammortizzato unitamente al processore (medesimo cespite); si tratta, infatti, di tenere in considerazione la stretta complementarità e il nesso di funzionalità esistente tra i due elementi.
In merito al software applicativo, invece, occorre fare un ulteriore distinguo, a seconda che esso sia:
- acquistato a titolo di proprietà o in licenza d’uso a tempo indeterminato; ovvero
- acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato.
Nel primo caso, il software andrà rilevato in Stato patrimoniale, alla voce B.I.3, tra i “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”, nel secondo caso la licenza d’uso a tempo determinato dovrà essere iscritta in bilancio nella voce B.I.4 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”.
Possono anche verificarsi degli ulteriori casi, ovvero che:
- il software sia autoprodotto per uso interno e non sia giuridicamente tutelato; o
- il software sia autoprodotto per uso interno e giuridicamente tutelato.
Al verificarsi della prima fattispecie, i relativi costi andranno imputati in Conto economico nell’esercizio di sostenimento; se, però, il software realizzato dovesse rilasciare la sua utilità in azienda per più anni, allora esso dovrà essere rilevato in Stato patrimoniale e più precisamente nella voce B.I.7 “Altre immobilizzazioni immateriali”.
Nel caso di software autoprodotto e giuridicamente tutelato questo dovrebbe essere allocato, invece, nella voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”.
Fiscalmente diverse appaiono le norme in tema di ammortamento.
Nel primo caso, software di base, occorrerà fare riferimento all’articolo 102, Tuir, secondo cui la deduzione del costo potrà avvenire dall’entrata in funzione nel processo produttivo e spetterà in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione del relativo coefficiente di cui al D.M. 31.12.1988.
Nel caso di software acquistato a titolo di proprietà o in licenza d’uso a tempo indeterminato, ovvero prodotto internamente e giuridicamente tutelato, il riferimento sarà l’articolo 103, comma 1, Tuir, secondo cui le quote di ammortamento annuale non possono superare il 50% del costo complessivo sostenuto.
In merito al software acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato, l’articolo 103, comma 2, Tuir, prevede, invece, che la durata dell’ammortamento sia rapportata al periodo di licenza d’uso.
Diverso ancora il caso dell’acquisto di software o autoproduzione per la rivendita, questa fattispecie esula, infatti, dai temi sopra trattati. Si tratta di una fattispecie per la quale il bene rappresenta per l’azienda una “merce”, al pari di ogni altro prodotto cui l’attività aziendale è rivolta.
Nel periodo di produzione del bene i costi dovranno essere rilevati in Conto economico nella voce B6 ad incremento delle spese di produzione. Alla fine dell’anno, l’azienda dovrà procedere alla valutazione dei beni merce allo stato di lavorazione ivi raggiunto, imputando, quindi, il valore del software autoprodotto sia in Conto economico che in Stato patrimoniale quale rimanenza finale. La medesima cosa nel caso in cui il software sia stato acquistato con l’obiettivo di venderlo.
Questo processo dovrà aver luogo per tutta la durata della produzione.
Sempre nel caso di autoproduzione e successiva vendita, conclusa la produzione, il valore del software dovrà risultare tra le merci, a questo punto se esso verrà venduto si dovrà procedere a rilevare la vendita ed azzerare le rimanenze, se invece per esso si procedesse alla sola cessione di licenza il valore del software rimarrà tra le merci con valutazione ogni fine anno (determinazione delle rimanenze iniziali e finali).