4 Febbraio 2016

La riforma delle sanzioni tributarie dal 2016. Parte III

di Fabio Pauselli
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Si conclude l’analisi iniziata e proseguita in interventi precedenti (“La riforma delle sanzioni tributarie dal 2016. Parte I” e “La riforma delle sanzioni tributarie dal 2016. Parte II”) in merito alle novità in materia di sanzioni amministrative tributarie apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, la cui efficacia, inizialmente postergata al 1° gennaio 2017, è stata anticipata dalla legge Stabilità 2016 al 1° gennaio 2016.

In questa sede vedremo le nuove modifiche apportate all’impianto sanzionatorio dei sostituti d’imposta e alle violazioni in materia di versamenti e compensazioni.

In caso di omessa dichiarazione la sanzione varia dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di € 250. Se le ritenute non dichiarate sono state comunque versate, la sanzione varia da € 250 a € 2.000, applicandosi la sanzione aggiuntiva di € 50 per ogni percipiente non indicato nel modello 770.

Se la dichiarazione è presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un accertamento, la sanzione è dimezzata, e varia quindi dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di € 200, applicandosi la sanzione ridotta alla metà di € 25 per ogni percipiente non indicato. Se le ritenute non dichiarate sono state versate, la sanzione varia da € 150 a € 500.

In presenza di dichiarazione infedele, se dalla dichiarazione risulta che l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarate è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione dal 90% al 180% delle ritenute non versate, con un minimo di € 250. Se le ritenute, benché non dichiarate, sono state comunque versate, la sanzione varia da € 250 a € 2.000. Anche in questo caso si applica la sanzione di € 50 per ogni percipiente non indicato nel modello 770.

La sanzione è aumentata della metà, dal 135% al 270%, quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Fuori dalle ipotesi di aumento, la sanzione è ridotta di 1/3, dal 60% al120%, quando le ritenute non versate sono inferiori al 3% delle ritenute riferibili all’eccedenza tra dichiarato e accertato e comunque complessivamente inferiori a € 30.000.

In presenza di mancata applicazione o di omesso versamento delle ritenute sarà necessario delineare i nessi tra la violazione di omessa applicazione della ritenuta e quella da omesso versamento. In particolare, se il sostituto non applica né versa la ritenuta, si ritiene sia operante la sola sanzione del 30% da omesso versamento, assorbente, in quanto più grave, quella da mancata applicazione della stessa. Viceversa, se il sostituto versa la ritenuta senza averla previamente applicata, è applicabile la sanzione del 20%.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica una sanzione di € 100, nel limite massimo per ogni sostituto d’imposta di € 50.000. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, continua a non essere applicabile la sanzione se la trasmissione avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di € 20.000.

In materia di versamenti a mezzo F24 chi non li esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%. Fatta salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari all’1% per ciascun giorno di ritardo.

L’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente, in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, è sanzionato nella misura del 30% del credito utilizzato, salva l’applicazione di leggi speciali. L’utilizzo di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute, intendendosi per crediti inesistenti quelli che mancano in tutto o in parte e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante la liquidazione automatica della dichiarazione, comporta la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso, con preclusione agli istituti di definizione agevolata.

L’omessa presentazione del modello F24 “a zero”, contenente i dati relativi all’eseguita compensazione, è soggetta alla sanzione di € 100. Tale sanzione, indipendentemente dal ravvedimento operoso, è ridotta a € 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.