29 Marzo 2016

La responsabilità del liquidatore non si spinge nel remoto

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’articolo 2495 del codice civile stabilisce che i liquidatori, a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione, sono tenuti a chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Lo stesso dispone che sebbene vi sia stata l’estinzione della società, i creditori sociali non soddisfatti, dopo la cancellazione, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

Risulta esserci, invece, una discrasia per quanto concerne la disciplina fiscale, che come noto è stata modificata con l’intervento apportato dal D.Lgs. 175/2014, il quale è intervenuto in maniera rilevante sulle disposizioni in tema di responsabilità fiscale attribuibile alla figura del liquidatore.

Le disposizioni che si rende opportuno riportare sono le seguenti:

  • il comma 4 dell’articolo 28 del D.Lgs. 175/2014, il quale dispone che ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese;
  • il comma 1 dell’articolo 36 del D.P.R. 602/1973, il quale stabilisce che i liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

Si rende opportuno prendere in considerazione la sentenza della Cassazione 30492 del 2015, la quale afferma che l’assunzione della carica di amministratore o di liquidatore comporta una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi. Se ciò non avvenisse, è evidente che colui che subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. È dunque il nuovo amministratore o il liquidatore che è tenuto a chiedere di visionare la documentazione fiscale e questo prima del subentro nella carica. In sostanza lo stesso è tenuto preventivamente a verificare e ad effettuare i minimi riscontri d’obbligo.

La pronuncia rileva inoltre:

  • una situazione di dolo eventuale e non di mera colpa relativamente al soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di liquidatore della società, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali;
  • una esposizione volontaria, da parte di chi assume la carica di liquidatore, a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

Sempre relativamente alla sentenza in questione, giova riportare questa massima: “colui che assume la carica di liquidatore al pari di chi assume quella di amministratore si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze, laddove non abbia compiutamente controllato l’osservanza degli ultimi adempimenti fiscali da parte di chi ha precedentemente gestito la società. Di contro, il liquidatore non può essere considerato responsabile in relazione a debiti erariali più remoti e la cui sussistenza si palesi di difficile accertamento”.

La pronuncia dispone quindi espressamente che al liquidatore vengano attribuite tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze, ma questo solamente nei casi in cui non abbia compiutamente controllato l’osservanza degli ultimi adempimenti fiscali. Secondo la giurisprudenza pertanto non può essere attribuita alcuna responsabilità al liquidatore per debiti erariali remoti.