13 Aprile 2018

La relazione di revisione sul bilancio – III° parte

di Francesco Rizzi
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Proseguendo la trattazione dei principali contenuti della relazione del revisore sul bilancio, si ritiene opportuno approfondire l’oggetto degli eventuali paragrafi relativi ai “richiami d’informativa” e agli “altri aspetti” che il revisore potrebbe reputare appropriato evidenziare.

Il contenuto di entrambi i suddetti paragrafi è trattato dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706.

Orbene, secondo tale principio, il revisore dovrà inserire nella relazione di revisione un apposito paragrafo, detto “richiamo d’informativa”, qualora, secondo il proprio giudizio professionale, abbia ritenuto che talune informazioni contenute nel bilancio siano fondamentali per la sua comprensione e pertanto sarebbe conseguentemente opportuno richiamare l’attenzione degli utilizzatori su tali aspetti.

Sempre secondo il suddetto principio, il richiamo d’informativa potrà comunque essere inserito a condizione che:

  • il revisore non sia tenuto ad esprimere un giudizio con modifica a causa di tali aspetti;
  • non si tratti di aspetti che siano già stati identificati come “aspetti chiave” della revisione, da comunicare nella relazione di revisione quando si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 (“Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”) per la revisione dei bilanci degli enti di interesse pubblico (EIP).

Il principio di revisione (ISA Italia) n. 706 fornisce anche i seguenti esempi di circostanze in cui il revisore potrebbe ritenere opportuno inserire un richiamo d’informativa:

  • qualora il revisore rilevi un’incertezza relativa all’esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte di autorità di vigilanza;
  • nel caso in cui vi sia un evento successivo significativo intervenuto tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione;
  • quando sia stata consentita l’applicazione anticipata di un nuovo principio contabile che ha un effetto significativo sul bilancio;
  • nel caso in cui si sia verificata una grave catastrofe che abbia avuto, o continui ad avere, un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Laddove il revisore preveda di inserire nella relazione un richiamo d’informativa, dovrà inoltre comunicare tale intenzione e la formulazione che avrà tale paragrafo, ai responsabili della governance aziendale.

Per quel che invece concerne il paragrafo “altri aspetti”, secondo il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, il revisore dovrà inserire nella relazione di revisione tale paragrafo, qualora, secondo il proprio giudizio professionale, abbia ritenuto che taluni aspetti, diversi da quelli presentati o oggetto di informativa di bilancio, siano importanti per la comprensione della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione, e pertanto sarebbe opportuno richiamare l’attenzione degli utilizzatori su tali aspetti.

Inoltre, “quando la sezione “Altri aspetti” include più aspetti che, a giudizio del revisore, sono rilevanti per la comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione, può essere utile utilizzare sottotitoli diversi per ciascun aspetto” (cfr. par. A11 del succitato principio di revisione).

Sempre secondo il principio di revisione in parola, detto paragrafo potrà essere inserito a condizione che:

  • non sia vietato da leggi o regolamenti;
  • non si tratti di aspetti che siano già stati identificati come “aspetti chiave” della revisione, da comunicare nella relazione di revisione quando si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 (“Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”) per la revisione dei bilanci degli enti di interesse pubblico (EIP).

Anche in questo caso, se il revisore prevede di inserire tale paragrafo nella propria relazione dovrà comunicare ai responsabili della governance aziendale questa sua intenzione e la formulazione che avrà tale paragrafo.

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