16 Gennaio 2015

La registrazione al MOSS per i servizi digitali

di Marco Peirolo
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Dal 1° gennaio di quest’anno, in coincidenza con il nuovo criterio territoriale applicabile ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori comunitari, non più basato sul Paese del fornitore, ma su quello del cliente (art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel testo sostituito dall’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE), è stata prevista la possibilità di avvalersi del MOSS (Mini One Stop Shop).

Si tratta di un regime opzionale che evita, alle imprese che erogano i suddetti servizi, di doversi identificare ai fini Iva in tutti i Paesi membri in cui l’imposta è dovuta, vale a dire i Paesi in cui sono stabiliti i clienti. La semplificazione consiste nella facoltà di accentrare gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta in capo alla posizione Iva:

  • del Paese in cui il fornitore, stabilito nell’Unione europea, ha fissato la sede della propria attività o dispone di una stabile organizzazione (cd. “regime UE”);
  • del Paese in cui il fornitore, non stabilito nell’Unione europea, ha deciso di identificarsi, a condizione che non sia né stabilito, né identificato o tenuto ad identificarsi nell’Unione europea (cd. “regime non UE”).

In pratica, il “regime UE” si applica ai fornitori che hanno la sede dell’attività in un Paese membro e a quelli che, pur avendo la sede al di fuori dell’Unione europea, dispongono di una stabile organizzazione in uno o più Paesi membri. Optando per il regime speciale, tali imprese, attraverso il numero di partita IVA di cui sono già in possesso, adempiono agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta relativi ai servizi digitali resi nell’ambito dei rapporti “B2C” esclusivamente nel Paese membro in cui hanno la sede o la stabile organizzazione.

Sono, pertanto, esclusi dal regime speciale i servizi digitali forniti a privati consumatori stabiliti negli stessi Paesi membri in cui l’impresa ha la sede o dispone di una stabile organizzazione; sicché, per tali prestazioni, diventa obbligatoria l’apertura di una partita Iva locale tramite la procedura di identificazione diretta o la nomina di un proprio rappresentante fiscale, con la conseguente gestione “ordinaria” dei relativi adempimenti attraverso tale posizione Iva.

Esemplificando, l’impresa con sede in Italia e stabili organizzazioni in Francia e Germania, se aderisce al MOSS, deve applicare il regime speciale per i servizi digitali resi, anche per il tramite delle stabili organizzazioni, a privati consumatori comunitari, fatta eccezione per quelli prestati ai clienti stabiliti in Italia, Francia e Germania, soggetti al regime ordinario.

Il “regime non UE” si applica, invece, ai fornitori che, nell’Unione europea, non hanno la sede dell’attività o una stabile organizzazione, né sono identificati o tenuti ad identificarsi ai fini Iva. Avvalendosi del regime speciale, tali imprese possono scegliere il Paese membro nel quale aprire la partita Iva ed accentrare gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta dovuta sui servizi digitali resi nell’ambito dei rapporti “B2C”.

A differenza del “regime UE”, il regime speciale in parola si applica a tutti i servizi digitali resi a forniti a privati consumatori comunitari, indipendentemente dal Paese membro in cui gli stessi sono stabiliti.

Ipotizzando che l’impresa con sede in Svizzera scelga di identificarsi in Italia, rientrano nel regime speciale anche i servizi digitali resi a clienti italiani, non soggetti Iva.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.09.2014, n. 122854 ha attivato la procedura telematica di registrazione per le imprese che intendono avvalersi del MOSS. In conformità con l’art. 2, par. 3, del Reg. UE n. 967/2012, la relativa richiesta poteva essere presentata dal 1° ottobre 2014.

Secondo le istruzioni contenute nel provvedimento, la registrazione è ammessa per:

  • le imprese italiane e quelle extracomunitarie con stabile organizzazione in Italia (regime UE), per le quali la registrazione si effettua on line, utilizzano le funzionalità rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle credenziali personali;
  • le imprese extracomunitarie prive di stabile organizzazione e di identificazione Iva nell’Unione europea (regime non UE), per le quali la registrazione si effettua compilando un modulo on line, disponibile nella sezione a libero accesso del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito (con prefisso EU) e le credenziali per l’accesso ai servizi telematici.

Come regola generale, la registrazione ai regimi speciali decorre dal primo giorno del trimestre successivo a quello di esercizio dell’opzione, per cui – rispetto al “regime non UE” – la stessa non è immediatamente operativa una volta che il fornitore extra-UE abbia acquisito la partita Iva. In via di deroga, è tuttavia previsto che i regimi speciali siano applicabili dalla data di effettuazione della prima prestazione qualora le imprese interessate richiedano la registrazione entro il decimo giorno del mese successivo (art. 57-quinquies del Reg. UE n. 282/2011).


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