23 Novembre 2017

La prova idonea a dimostrare la provenienza degli utili esteri

di Alessandro Bonuzzi
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Con la risoluzione 144/E di ieri l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla documentazione probatoria idonea a dimostrare la provenienza degli utili di fonte estera percepiti dal socio-società italiano per il tramite di società intermedie non residenti.

È noto che i dividendi black list percepiti da un soggetto Ires scontano un regime di imposizione specifico. In particolare, il comma 3 dell’articolo 89 del Tuir stabilisce che gli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato concorrono interamente a formare il reddito del percettore, in deroga al regime di esclusione in misura del 95% del loro ammontare.

Laddove tali utili black list siano indirettamente distribuiti per il tramite di un soggetto white list che non detiene o svolge attività esclusivamente in Paesi a fiscalità privilegiata, si pone il problema di individuare la fonte dei dividendi erogati.

Ebbene, nel caso analizzato dalla risoluzione in commento:

  • la società istante Alfa detiene il 100% del capitale della società olandese Beta;
  • Beta, a sua volta, controlla interamente la società Gamma, anch’essa residente in Olanda;
  • Gamma ha prodotto fino al 2009 utili, oltre che in Olanda, anche in Svizzera, per il tramite di una branch ivi situata. Nel 2009 Gamma ha ceduto la branch; pertanto, in seguito ha prodotto utili esclusivamente in Olanda, dove sono stati integralmente tassati.

Nelle annualità 2008/2013, Gamma ha distribuito i propri utili a Beta, la quale ne ha riversato una parte ad Alfa. Tali utili sono stati esclusi da imposizione in Italia in misura del 95% del loro ammontare, secondo le regole ordinarie.

In sede di verifica, l’Agenzia delle Entrate ha parzialmente disconosciuto tale trattamento fiscale considerando gli utili percepiti dall’istante provenienti da uno Stato black list (Svizzera).

Le contestazioni sono state chiuse in adesione e, per ogni annualità oggetto di rilievo, Alfa e l’Agenzia hanno individuato, sulla base di criteri condivisi, la quota di dividendi black list, riconducibile alla branch svizzera di Gamma, da assoggettare a tassazione integrale, e la quota di dividendi white list, imponibile in misura del 5%. In altri termini, le riserve detenute da Gamma al 31 dicembre 2013 sono state differenziate in riserve white list e riserve black list.

A tali riserve si sono poi aggiunti gli utili interamente white list realizzati nel 2014 e nel 2015.

Nel corso del 2016, Gamma ha deliberato la distribuzione a Beta di un dividendo, specificando che dovesse essere composto interamente da utili white list. Successivamente, Beta ha deliberato la distribuzione dello stesso dividendo ad Alfa.

Quest’ultima ha chiesto al Fisco di conoscere il trattamento fiscale applicabile al dividendo, atteso il rischio di subire altre contestazioni dovute al fatto che le riserve pregresse di Gamma risultano formate anche da utili black list.

In risposta alla richiesta di Alfa, l’Agenzia afferma che per individuare il regime fiscale del dividendo in questione occorre ricostruire analiticamente gli utili erogati allo scopo di verificarne la provenienza. A tal fine va dimostrata:

  • sia la formazione della provvista patrimoniale da cui i dividendi vengono attinti;
  • sia la consumazione della stessa in occasione della distribuzione.

Relativamente al primo aspetto, rileva la composizione delle riserve pregresse di Gamma così come determinata sulla base dei criteri concordati tra Alfa e l’Amministrazione finanziaria in sede della verifica fiscale. Ciò al fine di dimostrare sia la provenienza degli utili che l’entità degli stessi.

Per quanto riguarda invece la dimostrazione di quali riserve siano state utilizzate per la distribuzione, viene precisato che le delibere adottate da Beta e da Gamma, dalle quali risulta che le somme distribuite sono afferenti a utili white list, rappresentano un documento di prova idoneo.

 

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