13 Marzo 2014

La procedura di rimborso del credito IVA e le novità della C.M. 5/E/2014

di Luca Mambrin
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I contribuenti che presentano un credito Iva annuale, in alternativa al suo utilizzo in compensazione orizzontale e/o verticale possono chiederne il rimborso all’atto di presentazione della dichiarazione annuale.

Si ricorda che credito Iva può essere chiesto a rimborso solo al verificarsi di condizioni tassative, disciplinate dall’art. 30 del D.P.R. 633/1972; in particolare il comma 3 stabilisce che è possibile richiedere il rimborso del credito Iva, se di importo superiore ad € 2.582,28 al verificarsi di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • quando viene esercitata esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma;
  • quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonchè di beni e servizi per studi e ricerche;
  • quando vengono effettuate prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
  • quando il contribuente si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17 (soggetti non residenti).

Al di fuori dei casi previsti e senza limite minimo di importo il contribuente anche può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale in caso di cessazione dell’attività e nel caso in cui dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal ultimo caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

In particolare per la richiesta di rimborso IVA relativo all’anno 2013 è necessario innanzitutto compilare il rigo VX4 del modello Iva 2014 e presentare la dichiarazione Iva che:

  • se presentata in forma autonoma può essere trasmessa in via telematica dal 1 febbraio 2014 al 30 settembre 2014;
  • se presentata in forma unificata può essere trasmessa in via telematica dal 2 maggio al 30 settembre 2014 (nel qual caso la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la compilazione del rigo RX64).

L’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 prevede che i rimborsi siano erogati al contribuente che presta, contestualmente alla pre­sentazione della domanda e per una durata pari a tre anni dalla data di erogazione del rimborso, una garanzia sotto forma di:

  • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
  • fideiussione rilasciata da un’ azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane o da una impresa commerciale che a giudizio dell’ Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
  • polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

La presentazione della garanzia non è necessaria nel caso di:

  • rimborsi di modesto importo (non superiori ad € 5.164,57);
  • rimborso ridotto rispetto ai versamenti in conto fiscale (importo non superiore al 10% del totale dei versa­menti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i ver­samenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati);
  • imprese virtuose (che soddisfano le condizioni di affidabilità e solvibilità indicate nell’art. 38 bis comma 7 del D.P.R. 633/1972);
  • rimborsi delle procedure fallimentari (non superiori ad € 258.228,40);
  • fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’art. 8 del D.L. 351/2001.

In merito alle tempistiche di erogazione dei rimborsi l’Agenzia delle entrate con la C.M. 5/E/2014 ha illustrato gli indirizzi operativi e le linee guida per una razionalizzazione delle attività istruttorie dei rimborsi IVA, richiesti sia con la dichiarazione annuale che con il modello IVA TR, indirizzi operativi che dovranno essere adottati dagli uffici al fine di accelerare le tempistiche dei rimborsi con lo scopo di liberare risorse necessarie per contribuire al “superamento del difficile momento congiunturale”. La tempestiva liquidazione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche ha rappresentato nell’ultimo anno un obiettivo prioritario perseguito attraverso “mirati interventi normativi e concrete azioni amministrative”; il D.L. 35/2013 infatti ha, tra le altre misure, introdotto alcune disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, nella considerazione che “la disponibilità di liquidità rappresenta una delle condizioni necessarie per aumentare i piani di investimento e per migliorare le condizioni della gestione ordinaria, oltre che per limitare il fenomeno di chiusura delle attività produttive”.

In particolare l’art. 5, comma 7 del citato D.L. 35/2013 in riferimento ai crediti di natura fiscale, ha previsto un considerevole incremento delle risorse finanziarie disponibili per l’effettuazione dei rimborsi delle imposte per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l’anno 2013 e 4.000 milioni per l’anno 2014.

Vengono quindi introdotte importanti novità per le procedure da seguire per la lavorazione dei rimborsi:

  1. l’elaborazione automatizzata di una proposta del livello di rischio (risk score) per ogni richiesta di rimborso presentata;
  2. la standardizzazione e la riduzione dei documenti da richiedere al contribuente;
  3. la graduazione dell’attività di controllo preliminare al pagamento del rimborso in relazione al livello di rischio.

L’attività istruttoria degli uffici sulle richieste di rimborso relative all’IVA deve basarsi sul livello di rischio (risk score) proposto dall’applicazione informatica denominata “Analisi del rischio IVA”: tale applicazione reperisce le informazioni già disponibili nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate e consente agli uffici di rettificare il livello di rischio proposto sulla base di elementi informativi non rilevabili automaticamente.

I parametri predefiniti per la determinazione del livello di rischio sono:

  • continuità aziendale;
  • tipologia di attività svolta;
  • natura giuridica del contribuente;
  • regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito;
  • assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito;
  • assenza di carichi pendenti;
  • coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito;
  • assenza di frodi e violazioni penali tributarie;
  • “conoscenza” del soggetto da parte dell’uffici.

Una volta definito il livello di rischio per ciascuna istanza di rimborso presentata (collocandola in classi di rischio alto, medio o basso) l’attività istruttoria sul rimborso viene diversificata, con particolare riguardo alla documentazione da richiedere al contribuente e alla tempistica delle verifiche rispetto alla fase di pagamento del rimborso stesso: nei confronti dei contribuenti cui risulta attribuito un livello più elevato di rischio saranno effettuati controlli più stringenti, mentre saranno meno stringenti i controlli effettuati nei confronti dei soggetti cui è attribuito un più basso livello di rischio, velocizzando quindi la procedura di liquidazione del rimborso.

Infine l’agenzia precisa che rimane comunque fermo, il principio della liquidazione dei rimborsi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, secondo quanto disposto dall’articolo 7-bis del D.L. 547/1994, e che tali nuove procedure di analisi del rischio non verranno applicate ai rimborsi richiesti dalle imprese di più rilevante dimensione, in quanto già destinatarie dell’attività di “tutoraggio” di cui all’art. 27 del D.L. 185/2008.