9 Ottobre 2020

La procedura di concordato minore nel Codice della crisi

di Francesca Dal Porto
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Un apposito capo del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è riservato alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente disciplinate nella L. 3/2012.

In particolare, tale ultima Legge prevede, per il soggetto sovraindebitato non consumatore, la possibilità di ricorrere all’accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 7, comma 1, L. 3/2012).

In tale tipo di procedura, la proposta è sottoposta a votazione dei creditori e deve raggiungere determinate maggioranze per essere omologata (articoli 1012 L. 3/2012).

Nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza il soggetto sovraindebitato che non sia consumatore e che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale (alla l.c.a. o ad altre procedure liquidatorie), può ricorrere alla procedura di concordato minore disciplinata dall’articolo 74 e ss. CCII.

Tale procedura, come l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 7, comma 1, L. 3/2012, prevede la votazione dei creditori; presenta però significative differenze rispetto all’analogo istituto.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, per l’accesso alla procedura di concordato minore, l’articolo 74 CCII richiede che il soggetto sovraindebitato sia un debitore che non può ricorrere alla liquidazione giudiziale (ovvero a l.c.a. o ad altre procedure liquidatorie previste) quindi, ad esempio: l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista, ad esclusione del consumatore.

L’articolo 77 CCII prevede, inoltre, che la domanda di concordato minore sia inammissibile quando:

  • mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76 CCII;
  • il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1 lett. d);
  • il debitore sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda;
  • il debitore abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  • risultino commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

L’articolo 7, comma 2, L. 3/2012 prevede invece che la proposta possa essere presentata anche dal consumatore. Ai fini dell’ammissibilità è, inoltre, previsto che il debitore non:

  • abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla stessa 3/2012 (con il codice della crisi si chiede invece che ci sia stata esdebitazione);
  • abbia subito per cause a lui imputabili impugnazione, risoluzione, revoca o cessazione degli effetti dell’accordo;
  • abbia fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

L’articolo 74, comma 1, CCIII prevede, inoltre, che la proposta di concordato minore debba consentire di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

Tale importante requisito non è invece previsto per l’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 7 L. 3/2012 (anche perché lo stesso istituto si rivolge ad una platea diversa, più ampia, comprensiva anche dei consumatori che non hanno un’attività professionale o imprenditoriale).

Il comma 2 dell’articolo 74 CCII precisa che, al di fuori dei casi previsti nel comma primo, il concordato minore possa essere proposto esclusivamente quando sia previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Anche tale previsione è una novità rispetto all’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 7 L. 3/2012.

Per il resto, l’articolo 74, comma 3, CCII precisa che la proposta di concordato debba avere contenuto libero, indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi e possa prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.

L’articolo 75 CCII prevede che il debitore debba allegare alla domanda:

  • il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi;
  • una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
  • l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute;
  • gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

L’articolo 9 L. 3/2012, nell’indicare i documenti necessari a corredo della proposta di accordo, è meno dettagliato: per i creditori non è prevista l’indicazione delle cause di prelazione, gli atti di disposizione da indicare sono generici (non si fa cenno al fatto che si tratti di atti di straordinaria amministrazione), e non si chiede infine di indicare le entrate del nucleo familiare.

L’articolo 75, comma 2, CCII prevede espressamente la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni su cui insiste la causa di prelazione, come attestato dagli Occ.

Altra novità degna di rilievo, rispetto alla procedura della L. 3/2012, è quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 75 CCII, ossia la possibilità di prevedere, nella proposta, che il debitore possa continuare a pagare, alle scadenze convenute, le rate del contratto di mutuo garantito da garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa. Tale ipotesi è prevista nel caso di continuazione dell’attività imprenditoriale.

In questo caso l’OCC deve attestare che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori e che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene.

La domanda è presentata tramite un OCC e alla stessa, come previsto dall’articolo 76 CCII, deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC che comprende:

  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  • la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata, nonché sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
  • l’indicazione presumibile dei costi della procedura;
  • la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
  • l’indicazione dei criteri adottati, nel caso di formazione delle classi.

Altra novità del CCII degna di nota è che è richiesto all’OCC di indicare, nella relazione suddetta, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Per quanto riguarda, infine, la maggioranza per l’approvazione del concordato minore, l’articolo 79 CCII richiede la maggioranza dei creditori ammessi al voto, con una serie di specifiche in ordine al diritto di voto e alle esclusioni.

Per l’accordo di ristrutturazione, l’articolo 11 L. 3/2012 richiede che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

L’omologazione del concordato minore, ai sensi dell’articolo 80 CCII, si perfeziona quando il giudice abbia verificato l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, il raggiungimento delle maggioranze richieste e abbia risolto ogni contestazione.