15 Luglio 2020

La prima bozza del decreto legislativo contenente il testo unico sullo sport – III° parte

di Guido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

Per i lavoratori subordinati sportivi vengono previste coperture assicurative rafforzate da parte dell’Inail

Sotto il profilo previdenziale, viene estesa l’Ivs del fondo già esistente per i professionisti sportivi anche ai dilettanti, che assumerà la denominazione di fondo pensione lavoratori sportivi, precisando che sarà comunque calcolato con il sistema contributivo.

Per i lavoratori sportivi titolari di contratto di collaborazione coordinata o continuativa o di prestazione occasionale viene costituita una sezione apposita presso il citato fondo pensioni lavoratori sportivi al quale si applicherà la disciplina oggi esistente per le medesime fattispecie iscritte alla gestione separata Inps.

Ai fini del calcolo del contributo dovuto l’importo del compenso mensile dei lavoratori sportivi autonomi è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del Lavoro, sentite le Federazioni, e “interamente a carico dei lavoratori sportivi autonomi”.

Le società e associazioni sportive dilettantistiche sono responsabili del versamento di tutti i contributi, anche per la parte a carico dei lavoratori, salvo rivalsa.

Nei settori dilettantistici l’aliquota contributiva per i lavoratori sportivi iscritti al fondo pensioni è pari al 10%.

I lavoratori non iscritti ad altra gestione previdenziale potranno, su base volontaria, incrementare tale aliquota con onere a loro esclusivo carico ai fini del diritto ai trattamenti pensionistici loro spettanti sino alla concorrenza delle aliquote previste per la gestione separata Inps.

La cessione dei contratti sulle prestazioni sportive degli atleti è soggetta ad Iva ma, ai fini dei redditi, gode della agevolazione di cui all’articolo 148 Tuir.

Viene confermato che la qualificazione come redditi diversi ex articolo 67 (esonerati da obbligazioni previdenziali e assicurative) diventa applicabile solo alle prestazioni occasionali “amatoriali” e solo nel limite della fascia esente oggi di 10.000 euro.

La medesima fascia di esenzione fiscale si applica anche ai redditi di lavoro sportivo qualsiasi sia la tipologia di rapporto.

Nei settori dilettantistici sul reddito imponibile da lavoro sportivo, qualsiasi sia la tipologia di rapporto, sino allo scaglione di euro 65.000 si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito di chi li ha versati.

Analogo discorso andrà operato per le collaborazioni amministrativo – gestionali. Entro il limite dei 10.000 euro manterranno la loro natura di redditi diversi, in presenza di compensi superiori si applicherà la disciplina dell’obbligo assicurativo.

Viene creato un fondo in favore del professionismo negli sport femminili e comunque, anche per le attività dilettantistiche, per i primi tre anni viene previsto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

Si istituzionalizza la presenza di un insegnante di educazione fisica laureato in scienze motorie nella scuola primaria.

Da precisare che, nelle norme finali, viene previsto che la disciplina sul lavoro sportivo decorra dal primo gennaio 2022.

Quanto mai opportuno questo rinvio, stante le novità contenute, che dovrebbe meglio essere precisato in relazione ai numerosi sport di squadra la cui stagione è infrannuale.

Di estremo interesse appare la scelta di far scattare automaticamente, su richiesta del notaio rogante l’atto costitutivo, la personalità giuridica per le associazioni non riconosciute che chiedano l’iscrizione al registro Coni. Il tutto senza prevedere alcun patrimonio minimo.

Nel registro Coni dovranno essere depositati, oltre ai dati già oggi obbligatori, “i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali con indicazione dei soggetti, compensi e mansioni svolte…. Il rendiconto economico – finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale”.

Vengono escluse le Federazioni dall’elenco Istat degli enti soggetti a controllo pubblico.

Viene soppresso per le sportive il modello Eas.

La parte sulla sicurezza prevede l’introduzione di una serie di misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione delle procedure di costruzione, ristrutturazione e ripristino degli impianti sportivi nonché norme relative alla pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

Il testo unico conclude inserendo, come parte relativa alla giustizia, i contenuti della L. 280/2003 non essendo tale materia oggetto di delega.

Le disposizioni finali, sulle quali forse una ulteriore riflessione andrebbe svolta, prevedono l’abrogazione del decreto Melandri (e del decreto correttivo c.d. Pescante) e di una serie di altre norme tra le quali, per quanto di nostro interesse, l’articolo 90 L. 289/2002.