2 Settembre 2019

La presentazione del modello 730/2019 integrativo

di Luca Mambrin
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Scaduto, lo scorso 23 luglio, il termine per l’invio dei modelli 730 è frequente l’ipotesi in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi per una corretta predisposizione del modello e debba, dunque, procedere alla sua integrazione.

La modifica del modello presentato può comportare un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario), un maggior debito o un minor credito (ad esempio, per redditi non dichiarati), un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, quando la modifica riguarda dati che non incidono sulla determinazione delle imposte.

A seconda del risultato che si viene a determinare dall’integrazione o dalla correzione del modello 730 originario, le modalità ed i termini di correzione degli errori sono alquanto differenti.

Nel caso di correzioni che comportano un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata il contribuente ha due diverse possibilità per rimediare:

  • presentare entro il 25 ottobre un modello 730/2019 integrativo;
  • presentare un modello Redditi 2019 Persone fisiche correttivo o integrativo, a seconda del termine entro cui viene presentato.

Il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta; il contribuente deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Inoltre, se originariamente l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta, occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione.

Il modello 730 integrativo deve essere compilato in tutte le sue parti, indicando nella casella “730 integrativo” uno dei seguenti codici:

  • “1” se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario;
  • “2” se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;
  • “3” se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguagliosia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Come detto in alternativa al modello 730 integrativo il contribuente può:

  1. presentare un modello redditi Persone fisiche 2019, utilizzando l’eventuale differenza a credito o richiedendone il rimborso. Il modello redditi Persone fisiche 2019 può essere presentato entro il 2 dicembre 2019 quale dichiarazione “correttiva nei termini”;
  2. presentare un modello redditi Persone fisiche 2019 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo quale dichiarazione “integrativa a favore”;
  3. presentare un modello redditi Persone fisiche 2019 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale “dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998”. In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comportano un minor credito o un maggior debito, egli non potrà utilizzare il modello 730 ma dovrà utilizzare il modello redditi Persone fisiche 2019, il quale, alternativamente, sarà presentato:

  1. entro il 2 dicembre 2019, quale dichiarazione “correttiva nei termini”. In questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, in materia di ravvedimento operoso;
  2. entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, quale “dichiarazione integrativa”, pagando tributo dovuto, interessi e le relative sanzioni nella misura ridotta prevista in materia di ravvedimento operoso;
  3. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale “dichiarazione integrativa – art. 2 co. 8 del D.p.r. 322/1998”, pagando anche in questo caso maggior tributo, interessi e sanzioni.

Nel caso in cui l’errore sia stato commesso dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale (sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato) non sarà possibile presentare un modello 730 integrativo, ma si dovrà procedere alla correzione con la presentazione del modello 730 “rettificativo”.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venire meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

Il ravvedimento operoso e la correzione dei principali errori dichiarativi