La permuta di beni strumentali
di Viviana GrippoL’articolo 1552, cod. civ., definisce la permuta come “… il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento delle proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”.
Si tratta, quindi, del passaggio di beni da un soggetto ad un altro: A cede un bene a B e di contro B cede un bene ad A.
La permuta può essere utilizzata anche da due imprese, che possono “scambiarsi” beni; può accadere, in particolare in momenti di crisi come quello che viviamo, che due società adottino la permuta come alternativa all’acquisto, per non dover ricorrere a finanziamenti esterni.
Contabilmente, ai fini della gestione della permuta, occorre fare riferimento all’Oic 16, il quale prevede che la permuta sia trattata come compravendita, con la conseguenza che si deve rilevare un corrispettivo pari al valore di mercato del bene ricevuto (valore che costituirà anche base di calcolo per l’eventuale plusvalenza o minusvalenza determinabile in capo ai due permutanti).
Ipotizziamo che:
- la società A ceda a B un macchinario X avente costo storico pari a 200.000 ammortizzato per 80.000, valore residuo da ammortizzare 120.000;
- la società B, cede ad A un altro macchinario Y il cui valore di mercato è pari a 130.000.
Le scritture contabili saranno le seguenti:
Fondo ammortamento Macchinario a Macchinario X 80.000
Diversi a Fornitore B 158.600
Macchinario Y 130.000
Iva a credito 28.600
Inoltre, A realizzerà una plusvalenza pari a 10.000 che rileveremo come segue:
Fornitore B a Diversi 158.600 a Macchinario X 120.000
a Plusvalenza 10.000
a Iva a debito 28.600 .
Allo stesso modo:
- la società B cede alla società A un macchinario Y il cui costo di acquisto è pari a 210.000,00, ammortizzato per euro 90.000,00 valore residuo 120.000,00;
- la società A cede a B il macchinario X di cui sopra valore di mercato pari ad euro 130.000.
Le scritture contabili saranno le seguenti:
Fondo ammortamento Macchinario a Macchinario Y 90.000
Diversi a Fornitore A 158.600
Macchinario X 130.00
Iva a credito 28.60
Inoltre, B realizzerà una plusvalenza pari a 10.000 che rileveremo come segue:
Fornitore A a Diversi 158.600 a Macchinario Y 120.000
a Plusvalenza 10.000
a Iva a debito 28.600 .
Occorre ricordare che, nel caso in cui unitamente allo scambio di beni sia previsto anche un conguaglio in denaro, si dovrà tenerne conto ai fini della determinazione della plus o minusvalenza.
È anche possibile che, all’atto della permuta non si realizzi alcuna plus o minusvalenza, è il caso della permuta in senso proprio affrontata, anch’essa, dal citato Oic. In tale fattispecie, dice il Principio contabile n. 16, è necessario effettuare le rilevazioni sulla base dei valori contabili, il bene acquistato viene iscritto al medesimo valore di quello ceduto.
Si tratta, quindi, di una operazione neutrale, almeno per i valori di carico dei beni, ma come gestire gli ammortamenti?
In merito l’Oic 16 non dice nulla.
Possono verificarsi due casi:
- la vita utile dei due beni permutati coincide; in tale caso il bene acquisito andrà ammortizzato lungo la medesima vita utile residua, di modo che la quota annuale di ammortamento resti la medesima;
- la vita utile dei due beni non coincide; la vita utile del bene acquisito va rideterminata.
In questa ultima fattispecie occorrerà effettuare una contabilizzazione a “saldi aperti”, iscrivendo sia il fondo ammortamento che il costo storico del bene ricevuto, non il residuo, per un valore pari a quelli del bene ceduto.
Se torniamo all’esempio iniziale, con riferimento alle scritture dell’impresa A, avremo che la società A ceda a B un macchinario X avente costo storico pari a 200.000 ammortizzato per 80.000, valore residuo da ammortizzare 120.000, mentre la società B cede alla società A un macchinario Y il cui costo di acquisto è pari a 210.000, ammortizzato per euro 90.000 valore residuo 120.000.
Le scritture contabili saranno:
Fondo ammortamento macchinario a Macchinario X 80.000
Credito vs B a Diversi 146.400
a Macchinario X 120.000
a Iva a debito 26.400
Diversi a Diversi 236.400
Macchinario 210.000
Iva a credito 26.400
a F.do amm.to macchinario 90.000 a Credito vs B 146.400
L’Oic 16 esplicita le informazioni che debbono essere fornite nella nota integrativa al bilancio, con riferimento alle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo di permuta, infatti esso, tenuto conto che l’articolo 2427, cod. civ., richiede di indicare in nota “… i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio …” e che “… i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce …”, chiarisce che ai fini della rendicontazione delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali va fornita separata evidenza di quelle acquisite a titolo di permuta.