16 Luglio 2021

La perizia stragiudiziale inficia la legittimità dell’accertamento bancario

di Angelo Ginex
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La presunzione semplice di cui agli articoli 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/73 e 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/72, circa l’omessa sottrazione di ricavi conseguiti, correlata agli accertati prelevamenti e versamenti operati sul conto corrente bancario di un imprenditore, deve ritenersi superata qualora tali voci siano state regolarmente contabilizzate e lo stesso contribuente, attraverso una perizia giurata, fornisca giustificazioni in ordine al transito e al conteggio in contabilità dei dati in questione.

È questo l’interessante principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20132 depositata ieri 15 luglio.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad un imprenditore di due avvisi di accertamento in materia di imposte dirette ed Iva e di una cartella di pagamento per la riscossione frazionata delle maggiori imposte dovute. L’Amministrazione finanziaria aveva basato tali accertamenti sulle movimentazioni bancarie del contribuente, ritenendo che non fossero giustificate fiscalmente. Tali atti venivano impugnati dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva i ricorsi e procedeva alla riduzione degli importi su cui si basava la pretesa fiscale relativa agli avvisi di accertamento e alla riduzione di quanto dovuto in relazione alla pretesa contenuta nella cartella provvisoria di pagamento.

La Commissione regionale della Valle d’Aosta, su appello dell’Agenzia delle entrate, confermava la decisione dei giudici di prime cure, affermando che il contribuente, con il deposito della perizia giurata avesse dimostrato solo le ragioni fiscali sottese alle movimentazioni.

Pertanto, l’Ufficio proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di legge dell’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/73 e dell’articolo 51, comma 2, n.2, D.P.R. 633/72, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere, i giudici di appello, ritenuto assolto l’onere controprobatorio gravante sul contribuente circa la destinazione dei prelievi e dei versamenti operati dall’imprenditore sui conti correnti.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la suddetta doglianza, rilevando la correttezza della ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.

Innanzitutto, i giudici di vertice hanno rammentato che, in via di principio, l’Amministrazione finanziaria può rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari dallo stesso intrattenuti, in ossequio all’articolo 32, comma 1, n. 2 D.P.R. 600/73 (in materia di dichiarazione dei redditi) e all’articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/72 (in materia di Iva).

Tuttavia, la Corte ha precisato che tale presunzione semplice circa l’omessa sottrazione di ricavi conseguiti, correlata agli accertati prelevamenti e versamenti operati sui conti correnti bancari, deve ritenersi superata qualora tali voci siano state regolarmente contabilizzate e lo stesso contribuente, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito e al conteggio in contabilità dei dati in questione (cfr., Cass. sent. 08.07.2005, n. 14420).

A nulla rileva quanto dedotto dall’Ufficio laddove fa riferimento alla “inerenza” della movimentazione finanziaria all’attività d’impresa, che non è affatto pertinente alla presunzione legale in questione e quindi al di fuori della res litigiosa, bensì ad un onere previsto dall’articolo 109, comma 5, TUIR, riguardando le componenti negative del reddito di impresa e non quelle positive, come quella in questione (cfr., Cass. ord. 18.04.2017, n. 9761).

Infatti, in base a quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, n. 2 D.P.R. 600/73, il giudice doveva solo accertare quali movimenti fossero relativi all’impresa e alla relativa contabilizzazione, non potendo spingersi (in violazione del principio della domanda) ad accertare l’esistenza della dimostrazione del requisito dell’inerenza.

Nella fattispecie in esame, la Corte ha sottolineato che «il giudice del merito, con accertamento esente da vizi logici, ha ritenuto, in base alla perizia stragiudiziale depositata, era stato in parte provato che i prelievi si riferissero al pagamento di fornitori e i versamenti provenissero sempre da attività di impresa».

Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dall’Amministrazione ricorrente, la circostanza che il giudice del merito abbia non considerato giustificato tutti i movimenti, nell’ambito dei principi contabili afferenti all’impresa, dimostra come l’accertamento sia stato condotto con specificità ed analiticamente.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.