18 Giugno 2018

La nuova comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere

di Marco Peirolo
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Il 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, inserito dall’articolo 1, comma 909, lett. a), n. 4), L. 205/2017 (Legge di Bilancio).

L’adempimento è riferito ai dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dello stesso D.Lgs. 127/2015.

Per effetto del rinvio a quest’ultima disposizione, i soggetti obbligati alla comunicazione dovrebbero essere quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Il dubbio nasce dal fatto che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30.04.2018, con il quale sono state definite le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche e per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, nell’individuare le informazioni oggetto della comunicazione in esame, fa riferimento agli “operatori Iva residenti”.

Assumendo che l’ambito soggettivo da prendere in considerazione sia quello più ampio previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ne deriva che l’obbligo deve essere osservato anche dai soggetti stabiliti in altri Paesi (UE o extra-UE), ma identificati ai fini Iva in Italia “direttamente”, ex articolo 35-ter D.P.R. n. 633/1972, o per mezzo di un rappresentante fiscale. È, invece, irrilevante se la controparte sia identificata in Italia, in quanto è previsto esclusivamente che le operazioni oggetto di comunicazione abbiano come controparte un soggetto non stabilito in Italia, senza fare alcun riferimento alla sua eventuale identificazione nel territorio dello Stato.

Con la decisione di esecuzione n. 2018/593/UE, il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato l’Italia ad imporre la fatturazione elettronica, in deroga agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE, ai “soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”. L’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, nel fare riferimento ai “soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”, non sembrerebbe pertanto conforme all’autorizzazione comunitaria.

Tale difformità non riguarda l’obbligo comunicativo previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, non avente per oggetto la fatturazione elettronica, oggetto di autorizzazione, ma la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. Da questo punto di vista, l’estensione dell’adempimento ai soggetti soltanto identificati ai fini Iva in Italia non appare, pertanto, censurabile.

Come specificato dal provvedimento n. 89757/2018, le informazioni da trasmettere sono quelle riguardanti:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva applicata e l’imposta, ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

A dispetto dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, che esclude dall’obbligo le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del SdI, il citato provvedimento prevede che la comunicazione, per tali operazioni, sia facoltativa.

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, per tale intendendo la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione Iva.

Per le sole fatture emesse, la comunicazione può essere eseguita trasmettendo al SdI l’intera fattura in formato XML, indicando uno dei codici convenzionali appositamente previsti nel campo “CodiceDestinatario” (si veda anche l’apposita risposta dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito del videoforum del 24 maggio 2018).

Ai sensi dell’articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà (1 euro), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ed è previsto il divieto di applicazione dell’istituto del “cumulo giuridico”, di cui all’articolo 12 D.Lgs. 472/1997.

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