2 Aprile 2016

La nullità dell’iscrizione ipotecaria in difetto di contraddittorio

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 478 emessa il 23 giugno 2015 e pubblicata l’11 febbraio 2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha sancito la nullità del provvedimento di comunicazione preventiva di un’iscrizione ipotecaria per mancata attivazione del contraddittorio da parte dell’Agente della riscossione.

Il caso esaminato dalla CTP prende le mosse dalla notifica, avvenuta in data 3 novembre 2014, da parte di Equitalia Sud S.p.a. nei confronti di una S.r.l. della comunicazione preventiva di un’iscrizione ipotecaria su un immobile di proprietà della stessa. Ad essa aveva fatto seguito, in data 6 novembre 2014, la notifica da parte del medesimo ente impositore del provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione avanzata dalla contribuente.

Avverso i due suddetti provvedimenti la richiamata società aveva presentato tempestivo ricorso eccependo l’impugnabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione attesa la violazione del principio di collaborazione e buona fede previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente nonché la mancata attivazione del contraddittorio da parte di Equitalia, per non avere notificato al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarebbe stata iscritta l’ipoteca di cui all’art. 77, co.1, del d.P.R. n.602/73.

La CTP adita, dopo aver sospeso l’esecuzione degli atti impugnati, ha accolto il ricorso della società contribuente ed annullato i due atti impugnati.

In particolare, il giudice tributario ha riscontrato nella condotta dell’Agente della riscossione la violazione non solo dei principi di collaborazione e di buona fede contenuti nell’art.10, co.1, della L. n.212/00 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), ma anche degli obblighi di lealtà, correttezza e diligenza previsti dall’art.3 del D.M. delle Finanze n.280/00 (Codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione, con cui sono stati definiti i doveri cui gli stessi devono attenersi nella gestione delle procedure).

Nel caso di specie, infatti, Equitalia non aveva rispettato i suddetti principi, atteso che per quanto riguarda la comunicazione provvisoria di iscrizione ipotecaria, non era stato attivato il preventivo contraddittorio con la società ricorrente.

Sul punto la CTP di Lecce non ha mancato di ribadire il principio già espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014 secondo cui “il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento tributario, che deve essere attuato anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa”. A tal proposito, la decisione in parola ha altresì evidenziato come il suddetto principio sia sancito a livello comunitario, non solo negli artt.47 e 48 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, ma anche nell’art.41, il quale garantisce il diritto ad una buona amministrazione che comporta, in particolare, il diritto di ogni individuo ad essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo (par. 2, art. 41).

In forza di tali assunti – che trovano quindi applicazione ogniqualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo -, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione stessa intende fondare la sua decisione, mediante una previa comunicazione del provvedimento che sarà adottato, con la fissazione di un termine per presentare eventuali difese od osservazioni (cit. SS.UU. n. 19667/14).

In applicazione di ciò, la CTP di Lecce non ha potuto fare altro che dichiarare la nullità del provvedimento di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata attivazione del contraddittorio da parte di Equitalia, che, peraltro, sul punto non aveva mosso specifiche contestazioni, non dimostrando, quindi, il contrario.

Pertanto, dopo aver annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione ed autorizzato la società ricorrente a proseguire il pagamento a suo tempo dilazionato in 72 rate, ha annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ai sensi dell’art.1, co.2, lett. b, del D.L. n.16/12, convertito in L. n.44/12, che fa divieto all’Agente della riscossione di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art.77, co.2-bis, d.P.R. n.602/73, in presenza di un piano di rateizzazione in corso nonché del corretto pagamento delle rate, come era oltretutto documentato in atti.