30 Aprile 2020

La notifica in caso di errata indicazione del domicilio

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

In ambito tributario, questione di peculiare interesse riguarda la notificazione degli atti processuali e il rispetto dei termini perentori entro cui le medesime debbano essere eseguite.

Anche le Sezioni Unite si sono occupate dell’argomento cercando di fare chiarezza sul punto, soprattutto nel caso in cui il procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non si sia potuto concludere per causa non imputabile alla parte interessata.

La Corte di Cassazione, con la sentenza delle SS.UU. n. 3818/2009, ha specificatamente esaminato la questione relativa alla imputabilità o meno allo stesso istante del mancato perfezionamento della notificazione dell’atto impugnazione nel caso in cui la parte abbia indicato, per l’esecuzione della stessa, un indirizzo del procuratore costituito della controparte nel precedente grado di giudizio, esercente nello stesso circondario a cui sia professionalmente assegnato, diverso da quello regolarmente risultante dall’albo professionale.

Le richiamate Sezioni Unite hanno precisato che: “nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorchè eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento”.

La Corte ha precisato, altresì, che, nel caso in cui il difensore svolga le sue funzioni processuali in un circondario diverso da quello di assegnazione, sono le norme professionali (articolo 82, R.D. 37/1934) a prevedere l’obbligo del medesimo di eleggere un domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso cui il giudizio è in corso e quindi anche di comunicarne i mutamenti.

In questo ultimo caso la notifica dell’impugnazione, pertanto, deve essere effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli articoli 330 e 141 c.p.c, senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti.

Precisato ciò, la Suprema Corte ha ulteriormente evidenziato quale comportamento debba tenere la parte dopo aver preso atto del fatto che, a causa del trasferimento dello studio, la notifica richiesta non sia andata a buon fine.

Sul punto la giurisprudenza è giunta a una posizione consolidata. In particolare le Sezioni Unite, con la sentenza n. 17352/2009, hanno affermato che: “nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Secondo la giurisprudenza costante, nel caso in cui la mancata notifica non sia imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui è stata richiesta la notifica.

Tale continuità richiede, tuttavia, l’iniziativa della parte che, preso atto dell’insuccesso della notifica a causa della modifica del domicilio, deve attivarsi, in piena autonomia e senza preventiva richiesta di autorizzazione del Giudice, per individuare il nuovo domicilio e così completare il procedimento notificatorio.

Inoltre, precisa la Suprema Corte, che la parte interessata a completare la notificazione deve attivarsi con immediatezza, non appena appresa la notizia dell’esito negativo della notificazione e deve svolgere l’adempimento con tempestività, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. Civ. n. 14594/2016 e, recentemente, Cass. Sent. n. 3394/2020).