13 Aprile 2018

La notifica dell’atto può essere effettuata anche ai vicini di casa

di Marco Bargagli
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Nell’ipotesi di assenza del soggetto passivo presso il proprio domicilio fiscale, la notifica dell’atto impositivo può essere effettuata anche nei confronti di una persona diversa dal contribuente, che si dichiara idonea al ritiro accettando il plico e firmando la ricevuta di avvenuta consegna.

Tale importante principio è stato espresso da parte della suprema Corte di cassazione la quale, con l’ordinanza n. 7638 del 28 marzo 2018, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione assunta da parte del giudice di merito.

In tema di notificazione degli atti impositivi, il legislatore ha previsto particolari disposizioni contenute negli articoli 137 e s. c.p.c..

In merito, le notificazioni devono essere eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere, previa consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., rubricato “Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio”, la notifica degli atti deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi sopra indicati, l’ufficiale giudiziario deve consegnare copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Inoltre, in mancanza delle persone sopra indicate, la copia dell’atto deve essere consegnata al portiere dello stabile dove è sita l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Sul punto, nell’ipotesi in cui anche il portiere non è disponibile, la notifica può essere effettuata al vicino di casa che accetti di riceverla.

Tali ultimi due soggetti devono sottoscrivere una ricevuta e, successivamente, l’ufficiale giudiziario notifica al destinatario l’avvenuta notificazione dell’atto mediante l’invio di lettera raccomandata.

Infine, se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Ai fini tributari l’articolo 60 D.P.R. 600/1973 prevede che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per Legge devono essere notificati al contribuente, viene eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e s. c.p.c., in precedenza illustrati.

In tema di notifica degli atti nei confronti dei contribuenti, anche il Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza ha fornito precise indicazioni (cfr. volume II – parte III – capitolo 2 “Poteri esercitabili”, pag. 39 e ss.).

In merito, gli inviti e le richieste devono essere regolarmente notificati ai destinatari con l’osservanza delle disposizioni dettate dall’articolo 60 D.P.R. 600/1973, per quanto concerne le imposte sui redditi, ovvero a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, relativamente all’Iva.

Inoltre, l’articolo 7-quater, commi da 6 a 8, D.L. 193/2016 (collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2017) ha integrato l’articolo 60 D.P.R. 600/1973 prevedendo, con decorrenza dal 1° luglio 2017, la facoltà per gli uffici dell’Amministrazione finanziaria di notificare gli avvisi e gli atti di propria competenza mediante posta elettronica certificata.

In particolare, come chiarito dal citato documento di prassi, per i contribuenti obbligati ad avere una casella PEC (imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi) la notifica può avvenire all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Delineato l’assetto sostanziale di riferimento, gli ermellini, nella citata ordinanza n. 7638/2018 hanno stabilito che, qualora non sia possibile rintracciare il soggetto passivo presso il domicilio fiscale dichiarato, la notifica dell’atto impositivo può essere effettuata anche nei confronti del vicino di casa (nel caso di specie un dipendente di uno studio commerciale situato nello stesso immobile), che ritira la corrispondenza inviata al contribuente, firmando la relativa ricevuta.

In prima istanza il giudice di merito, accogliendo la tesi difensiva, aveva rilevato la violazione dell’articolo 139 c.p.c. e dell’articolo 60 D.P.R. 600/1973, in quanto la relata di notifica non specificava il luogo in cui la notifica era avvenuta, se cioè la stessa fosse stata operata presso la casa di abitazione o l’ufficio, né di quale soggetto fosse collaboratrice la consegnataria dell’atto.

Di contro la suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza del destinatario, la copia dell’atto da notificare può essere consegnata a persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio o all’azienda, purché non infraquattordicienne o palesemente incapace.

Infatti, secondo un orientamento consolidatosi in giurisprudenza, basta che la presenza del consegnatario non sia meramente occasionale o temporanea: in merito, la non occasionalità si presume dall’accettazione senza riserve dell’atto e dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica.

In buona sostanza incombe sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario.

In conclusione, accogliendo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, i giudici di piazza Cavour hanno affermato che: “il Giudice di appello non ha correttamente deciso la fattispecie posta al suo esame allorché ha affermato che l’atto impositivo non è pervenuto a conoscenza del contribuente, in quanto è senz’altro da escludere che sia sufficiente, per superare la presunzione della quale qui si discute, allegare la circostanza che il soggetto consegnatario ..(..).. fosse una dipendente dello studio commerciale (..), posto al piano XI del medesimo stabile (..).. atteso che, come già osservato, il messo notificatore ha eseguito la consegna nelle mani della predetta in qualità di collaboratrice autorizzata al ritiro che firma la ricevuta, e tanto basta difettando adeguata prova del contrario”.

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