29 Settembre 2022

La notifica della sentenza tributaria alla sede secondaria dell’ente

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Argomento di particolare interesse, oggetto di recente intervento da parte del Giudice di legittimità, attiene alla validità della notifica effettuata dal contribuente tramite il servizio postale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, D.Lgs. 546/1992, nei confronti dell’ente locale presso altro ufficio comunale diversamente ubicato e non presso la sede principale indicata negli atti difensivi.

La Corte di Cassazione, Quinta Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 3984/2022, aveva già sollevato il seguente interrogativo: se, in tema di notificazioni nel processo tributario, sia rituale, o meno, la consegna della sentenza di primo grado a un ufficio dell’ente locale che non sia ubicato anche nella sua sede principale indicata negli atti difensivi, ma sia comunque riconducibile all’ufficio che ha emanato l’atto impositivo impugnato ovvero che non ha emanato l’atto richiesto.

La ritualità della notificazione dell’atto processuale presso un ufficio periferico dell’ente e non presso la sua sede principale è affermazione che si rinviene infatti in un unico precedente giurisprudenziale (cfr. Cass., sent. n. 20851/2010).

Grazie a questa interpretazione, è stata ritenuta validamente effettuata la notificazione di ricorsi “proposti nei confronti dell’ente in persona del suo legale rappresentante, ancorché indirizzati alla sede, diversa da quella legale del Comune, dell’ufficio competente ratione materiae”.

La giurisprudenza della Quinta Sezione ha fornito più volte simile soluzione in fattispecie di notificazione di atto processuale presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate non territorialmente competente, poiché diverso da quello che aveva emesso l’atto impositivo.

Alla conclusione della validità di tale notificazione la Corte è giunta ponendo l’accento sul carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate, le cui articolazione del medesimo organo sono prive di autonoma e distinta soggettività giuridica, in ragione di un sistema di organizzazione finalizzato ad una più adeguata e razionale distribuzione interna del lavoro.

In questo senso, la struttura soggettiva del rapporto col contribuente deve considerarsi inalterata, instaurandosi e permanendo esclusivamente fra il medesimo e l’Agenzia considerata.

Ciò anche valorizzando il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica.

Ulteriormente, è stato dato risalto ai principi di collaborazione e buona fede, in forza dei quali, alla luce del principio di buon andamento (articolo 97 Cost.), “deve essere improntata l’azione dell’amministrazione pubblica, per cui l’atto del privato che venga indirizzato all’organo esattamente individuato, benché privo di competenza per esigenze organizzative specifiche ad esso, produce gli effetti che la legge gli riconnette, essendo onere dell’ufficio curarne la trasmissione a quello competente”.

Pertanto, a fronte di una competenza generale dell’ente territoriale, risponde ragionevolmente ai canoni della semplificazione e dell’efficienza – e, dunque, della buona amministrazione, ex articolo 97 Cost. – la previsione di una legittimazione processuale ricadente, anche, sull’ufficio al quale, di norma, sono affidati i complessivi compiti di gestione delle entrate tributarie dell’ente e, dunque, di gestione per esso delle funzioni impositive.

Si giunge quindi ad una peculiare saldatura tra il principio di affidamento del cittadino nel buon andamento della funzione pubblica, il carattere impugnatorio del processo tributario, la specialità del rito in tema di notificazioni degli atti del processo tributario (e, segnatamente, della sentenza emessa nel giudizio di merito) e il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l’effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito.

La Suprema Corte, pertanto, intervenendo – a Sezioni Unite – a definitivo chiarimento della questione, con la sentenza n. 21884/2022 ha enunciato il seguente principio di diritto: “La notifica, effettuata dal contribuente direttamente tramite il servizio postale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, della sentenza di primo grado all’ente locale non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l’atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea, ai sensi del combinato disposto del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 38, comma 2, e articolo 51, comma 2, a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare”.