4 Novembre 2013

La minimum tax lussemburghese aiuta la cfc

di Ennio VialVita Pozzi
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Come noto, l’art. 167 del tuir co. 8 bis stabilisce che operi la tassazione per trasparenza anche in ipotesi di società non residente in un paradiso fiscale se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. il soggetto italiano detiene una partecipazione di controllo;
  2. la società estera è soggetta ad una tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella italiana;
  3. i proventi della società estera derivano per più della metà da “passive income”.

Per “passive income” si intendono i proventi derivanti dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonchè dalla prestazione di servizi infragruppo.

La C.M. 51/E/2010 ha chiarito che la disciplina in oggetto trova applicazione anche in relazione alle società holding.

La questione nasce dal fatto che in molti paesi europei le holding beneficiano della esenzione sui dividendi sul 100% del loro ammontare invece del 95% previsto dall’art. 89 del tuir.

Si evidenzia come in Italia, a fronte della tassazione sul 5% del dividendo, i costi relativi alla gestione della società risultano comunque deducibili.

La C.M. n.26/E/2004 ha precisato che le spese sostenute in relazione alla gestione di partecipazioni qualificate per l’esclusione si considerano inerenti alla determinazione del reddito d’impresa anche se gli utili da esse derivanti sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% del loro ammontare. In sostanza, simmetricamente all’imponibilità parziale degli utili, è riconosciuta la piena deducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione.

Il Lussemburgo ha sempre costituito una patria per le società holding. Il livello di tassazione ordinario non è invero dissimile dal nostro. All’aliquota dell’imposta sui redditi societari bisogna inoltre aggiungere le imposte municipali che variano a seconda della città in cui risiede la società.

Esiste, tuttavia, una minimum tax che è un’imposta fissa di 3.210 euro per le società che hanno attività finanziaria per più del 90% degli attivi; mentre per le altre società varia da 535 a 21.400 euro a secondo dell’entità degli attivi.

A ciò va aggiunta l’imposta municipale che varia dal 5,4% al 9% a secondo delle municipalità (6,75% per la città di Lussemburgo).

Le società holding collocate nella capitale, pertanto, sconteranno un livello impositivo del 29,22%, con la minimum tax di circa 3 mila euro.

Il livello impositivo non deve tuttavia trarre in inganno: le holding beneficiano della pex sia sui dividendi che sulle plusvalenze nel rispetto di determinate condizioni.

La società lussemburghese beneficia di una esenzione integrale sui dividendi a patto che sia detenuta una partecipazione di almeno il 10% nella società figlia o che il costo di acquisizione della stessa sia almeno di 1,2 milioni di euro.

Inoltre, è richiesto che la società figlia sia una delle strutture menzionate nella direttiva madre-figlia o comunque una società non residente con un livello di tassazione minimo del 10,5%. Infine è richiesto che le quote siano detenute per almeno 12 mesi.

Rispetto alla disciplina italiana, ossia l’art. 89 del Tuir, notiamo che i requisiti previsti dalla disciplina lussemburghese siano più stringenti in quanto richiedono una quota di partecipazione ed un periodo di detenzione minimi che sono invece assenti nella disciplina italiana.

La tassazione del 29,22% riguarda pertanto le attività operative. Si ricorda, peraltro, che l’elevatissimo stipendio minimo previsto dalla normativa locale rende, di fatto, impossibile lo svolgimento di attività industriale.

La minimum tax, pertanto, viene a pesare soprattutto sulle holding in quanto, proprio per via dell’esenzione, non sono tenute a pagare alcuna imposta sui redditi. Il prelievo, introdotto alcuni anni fa e raddoppiato di recente, ha sollevato diverse critiche tra gli operatori in quanto sembra che il Granducato voglia sbarazzarsi delle piccole holding di famiglia per le quali la spesa è comunque significativa.

Veniamo ora ad analizzare il soggetto italiano che controlla la holding lussemburghese (Soparfi). Poiché la società figlia soddisfa per certo il requisito dello svolgimento di una attività passiva, dobbiamo esaminare se il livello impositivo risulta inferiore alla metà di quello corrispondente italiano.

Supponiamo che la società abbia percepito dividendi per un ammontare di 400 mila euro dalle società figlie.

In questo caso l’imposta italiana sarebbe stata pari all’Ires sul 5% del dividendo ossia 5.500 euro.

Quale è l’imposta lussemburghese corrispondente? Di sicuro l’importo di 3.210 Euro versato a titolo di minimum tax. Come si evince il livello impositivo lussemburghese non può dirsi inferiore alla metà di quello italiano e la tassazione per trasparenza non può quindi trovare applicazione.