3 Novembre 2017

La locazione e il noleggio di imbarcazioni

di Giulio Benedetti
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In attesa del nuovo Codice della Nautica da Diporto, che attualmente sta seguendo gli iter di approvazione transitando dalle varie commissioni parlamentari prima di giungere in approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri, ad oggi le attività di locazione e noleggio di imbarcazioni sono regolate normativamente dal D.Lgs. 171/2005 ove all’articolo 2 vengono definite le caratteristiche dell’uso commerciale delle unità da diporto.

In particolare, il comma 1 del suddetto articolo stabilisce che l’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio, è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto o infine quando è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Inoltre, il successivo comma 2 stabilisce che l’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

Il successivo articolo 42 definisce l’attività di locazione, stabilendo che la locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Il noleggio è invece definito dall’articolo 47: contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

Pur nella relativa somiglianza delle due definizioni, appaiono evidenti le differenze: nella locazione il locatario si assume ogni responsabilità e rischio nella conduzione del mezzo, mentre nel noleggio il mezzo rimane nella disponibilità dell’armatore, che fornisce e mantiene alle sue dipendenze l’equipaggio.

Qual è il trattamento fiscale di queste operazioni?

Dal punto di vista delle imposte dirette, dobbiamo distinguere i casi nei quali le attività vengano svolte in forma imprenditoriale piuttosto che occasionale.

In caso di attività svolta in forma imprenditoriale, i relativi redditi confluiranno nel calcolo del reddito d’impresa con le abituali e note modalità.

Il D.L. 1/2012 ha invece introdotto la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in forma occasionale, in noleggio.

Questa attività non costituisce “uso commerciale dell’unità” e i proventi possono essere assoggettati a un’imposta sostitutiva del 20%, se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni. La scelta comporta, in ogni modo, l’esclusione della deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell’attività di noleggio.

La disposizione è stata modificata dal D.L. 69/2013; in precedenza, la possibilità di fruire del regime sostitutivo era limitata alle persone fisiche ed era subordinata a un limite quantitativo di proventi: 30.000 euro annui.

Per poter fruire dell’imposta sostitutiva occorre comunicare il noleggio occasionale all’Agenzia delle Entrate: la comunicazione va compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell’inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella: dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it.

Le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.

Il noleggio occasionale è subordinato alla comunicazione da inviare, oltre che all’Agenzia delle Entrate, anche alla Capitaneria di Porto territorialmente competente e, nel caso dia luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, all’INPS e all’INAIL (l’inadempimento è punito con sanzioni pecuniarie). Le modalità sono illustrate nel decreto 26 febbraio 2013, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il MEF e con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

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