10 Agosto 2018

La guida Ismea sui finanziamenti

di Luigi Scappini
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Il Mipaaf, con il D.M. 12 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.02.2018, ha individuato i criteri, le modalità e le procedure per gli interventi finanziari che Ismea può attuare a supporto del settore agricolo e agroalimentare a cui ha fatto seguito la pubblicazione, da parte dello stesso Istituto, di una guida operativa per gli soggetti interessati.

I possibili beneficiari dei finanziamenti sono:

  1. società di capitali, anche in forma cooperativa, operanti nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli ricompresi nell’Allegato I al Tfue;
  2. società di capitali, anche in forma cooperativa, che producono beni ricompresi nel decreto di cui all’articolo 32 Tuir e
  3. società di capitali, partecipate per almeno il 51% da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi e/p OP, ovvero cooperative con compagine sociale rappresentata sempre per la maggioranza da imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica dei prodotti ricompresi sempre nell’Allegato I, Tfue.

Inoltre, le suddette società devono avere una stabile organizzazione in Italia, essere iscritte regolarmente al Registro delle Imprese, essere in regola con gli obblighi contributivi e le altre regolamentazioni, nonché, non aver fruito in passato di aiuti comunitari illegittimi e/o incompatibili.

Sono finanziabili interventi destinati anche a più unità produttive, riconducibili a determinate tipologie:

  1. investimenti in attivi materiali e immateriali connessi alla produzione agricola primaria che consiste, come previsto dall’articolo 1 D.M. 12.10.2017, in quella di prodotti del suolo e dell’allevamento di cui all’Allegato I Tfue, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura dei prodotti;
  2. investimenti per la trasformazione dei prodotti agricoli, intesa quale qualsiasi trattamento a condizione che non ne modifichi la natura agricola e la relativa commercializzazione. Si ricorda come, in deroga a quanto previsto, sono ammesse attività di trasformazione diverse da quelle come prima definite, a condizione che siano necessarie per preparare il prodotto alla prima vendita;
  3. investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nel decreto di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), Tuir e
  4. investimenti per la produzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti di cui all’Allegato I Tfue.

Tali investimenti devono avere un taglio compreso tra i 2 e i 20 milioni di euro.

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un finanziamento a un tasso comunque non inferiore allo 0,5%, con durata massima di 15 anni frazionabili in 5 di preammortamento e 10 di ammortamento.

A tutela del finanziamento è prevista la costituzione di garanzie in misura pari al 120% del finanziamento concesso che potranno essere costituite, alternativamente, da beni immobili, garanzie ipotecarie sui beni oggetto dello stesso finanziamento o su altri beni, nonché fideiussioni a prima richiesta.

Inoltre, nel caso di utilizzo di utilizzo delle garanzie ipotecarie, il contribuente dovrà prevedere la stipula di assicurazioni sui beni che, ovviamente, dovranno anche essere periziati da parte di Ismea ai fini della loro corretta valutazione.

Ismea procederà alla valutazione della domanda di finanziamento e in caso di esito positivo dell’istruttoria, il richiedente avrà 6 mesi di tempo, dalla comunicazione della delibera di ammissione, per procedere, presso un notaio, alla stipula del contratto di finanziamento agevolato.

L’erogazione del finanziamento è prevista in un massimo di 5 SAL che devono corrispondere a un importo minimo pari al 10% dell’investimento complessivo e massimo del 50%.

Inoltre, l’ultimo SAL non può avere un valore inferiore al 30%.

Ai fini dell’erogazione del SAL devono essere presentate a Ismea le fatture relative nonché la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento.

Il pagamento può essere eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario, utilizzando un conto corrente a uso esclusivo della società beneficiaria del finanziamento.

A fronte di ogni erogazione, il legale rappresentante della società deve, nel termine di 10 giorni dall’accreditamento, inviare a Ismea la relativa quietanza che attesti l’avvenuta percezione della tranche di finanziamento.

Si ricorda che l’investimento deve essere concluso nei tempi stabiliti dal contratto, salvo la possibilità di richiedere, almeno 3 mesi prima della scadenza naturale, una proroga, la quale non potrà comunque essere superiore alla metà del tempo originariamente previsto.

La fiscalità dell’impresa agricola