3 Febbraio 2025

La gestione della detrazione dell’Iva

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2024, ma ricevute nel 2025, permettono la detrazione dell’imposta solo nell’anno di ricevimento, ossia nell’anno 2025.

Infatti, l’articolo 19, D.P.R. 633/1972, nel disciplinare il diritto alla detrazione dell’imposta, lo subordina al verificarsi di un doppio requisito sostanziale e formale.

Nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E/2018, ha chiarito che il diritto alla detrazione può essere esercitato, al verificarsi della duplice condizione:

  • sostanziale, ossia l’esigibilità dell’imposta, coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’articolo 6, D.P.R. 633/1972;
  • formale, ossia il possesso di una valida fattura, redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21, D.P.R. 633/1972.

Inoltre, il comma 1, dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972, afferma che il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto medesimo è sorto, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Con la modifica avvenuta all’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998, occorre rilevare i termini connessi all’emissione della fattura elettronica.

Infatti, tenendo conto che la fattura potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile, è concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ne discende che l’Iva relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente, ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data, è ammessa nella liquidazione da effettuarsi entro il 16 del mese successivo.

In questo modo, quindi, è concesso al soggetto cessionario, o al soggetto committente, di poter computare l’Iva addebitatagli nelle fatture ricevute nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e, quindi, l’imposta è divenuta esigibile, ma solo a condizione che le fatture siano state recapitate e registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Nell’ipotesi, però, di ricevimento delle fatture nell’anno successivo, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato soltanto nell’anno in cui sono ricevute le fatture.

L’identificazione della data di ricezione delle fatture rappresenta, pertanto, un momento rilevante ai fini dell’identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’imposta.

Ne deriva che vale la regola secondo cui, per le operazioni effettuate nel 2024:

  • se la fattura ricevuta entro il mese di dicembre 2024, l’Ivadetraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 oppure, da ultimo, nell’ambito della dichiarazione Iva 2025 relativa all’anno 2024;
  • se la fatturaricevuta nel 2025, l’Ivadetraibile dalla liquidazione del mese di ricevimento oppure, da ultimo, nell’ambito della dichiarazione Iva 2026 relativa all’anno 2025;

permanendo, dunque, il divieto di applicazione del meccanismo di retro-detrazione per le fatture datate dicembre 2024 ricevute i primi giorni del 2025.

Si riportano, di seguito, degli esempi, al fine di individuare il momento di detrazione delle fatture di acquisto a cavallo dell’anno 2024.

Data fattura Ricezione fattura Registrazione fattura Detrazione Iva
29.12.2024 31.12.2024 31.12.2024 16.1.2025 – Liquidazione Iva dicembre 2024
29.12.2024 31.12.2024 7.01.2025 30.4.2025 – Dichiarazione Iva annuale 2025
29.12.2024 31.12.2024 Dichiarazione

Iva annuale 2026

Iva indetraibile
29.12.2024 7.1.2025 7.1.2025 16.2.2025 – Liquidazione Iva gennaio 2025