2 Aprile 2015

La gestione della crisi e la transazione dei crediti contributivi

di Marco Capra
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Nella gestione della crisi, gli operatori devono porre grande attenzione ai crediti contributivi.

Come è noto, ai sensi dell’art. 182-ter L.F. “Transazione fiscale”, l’imprenditore, nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, “[…] può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi […] nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo […]”. La norma precisa, poi, che: Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.

Con il D.M. 4 agosto 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha definito le “Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi”; sono, quindi, seguite le Circolari Inps n. 38/2010 e Inail n. 8/2010.

In funzione della natura del credito, nel ridetto D.M. è prevista una percentuale minima di pagamento parziale, al di sotto della quale gli Enti non accettano la transazione; precisamente, è richiesto:

  • il 100% per i crediti per contributi IVS (privilegiati ex art. 2778 n. 1, c.c.);
  • il 40% per i crediti per altri contributi previdenziali e assistenziali, nonché il 50% dell’importo degli accessori sui crediti indicati al punto precedente  (privilegiati ex art. 2778 n. 8, c.c.);
  • il 30% per i crediti chirografari, tra i quali rientra il restante 50% degli accessori.

L’imprenditore deve presentare all’Ente previdenziale una proposta corredata dalla documentazione di regola già prevista per il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti:

  • una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
  • lo stato analitico ed estimativo delle attività;
  • l’elenco nominativo dei creditori e delle cause di prelazione, con precisazione dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • il dettaglio dell’attivo e del passivo inerenti gli eventuali soci illimitatamente responsabili;
  • la relazione del professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell’impresa;

nonché:

  • il dettaglio del grado di soddisfacimento dell’Ente, con precisazione dei tempi e le modalità di pagamento per gli ulteriori debiti;
  • la quietanza di pagamento degli aggi dovuti al Concessionario in caso di crediti iscritti a ruolo.

Quale condizione per l’ammissione al beneficio, è richiesto il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché la correttezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo.

In aggiunta – e qui sta il principale limite dell’istituto – l’Ente dovrà valutare l’essenzialità dell’accordo ai fini della continuità dell’attività dell’impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali.

L’accordo, se raggiunto, comporterà il riconoscimento del credito per contributi ed accessori, con rinuncia per l’impresa tutte le eccezioni che possano influire sull’esistenza ed azionabilità del credito previdenziale.

È ammesso anche il pagamento dilazionato dei crediti oggetto di transazione, in non più di 60 rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale.

Le condizioni di accesso al beneficio, come sopra brevemente tratteggiate, sono estremamente severe: ciò spiega perché la transazione previdenziale si è, in concreto, rivelata inadeguata al sostegno del risanamento.

Ed invero, il Dott. Antonio Pone, Direttore Regionale Inps della Lombardia, nel suo intervento al convegno “Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e ruolo dell’ente previdenziale”, tenutosi il 28 novembre 2014 presso il Tribunale di Milano, ha confermato che il numero delle domande di transazione è assai basso e che, ancor peggio, quasi nessuna va a buon fine (il dato della Lombardia è, a dir poco, sconfortante: da marzo 2010 a novembre 2014 sono state presentate circa ottanta richieste di transazione, di cui solo 2 sono state accolte).

C’è materia di riflessione anche sull’opportunità di dedicare risorse alla transazione previdenziale quando si confeziona il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti.