23 Luglio 2018

La funzione della perizia nel credito d’imposta R&S

di Debora Reverberi
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Il credito d’imposta R&S rientra fra le agevolazioni previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad incentivo degli investimenti innovativi d’impresa, sebbene si tratti di una misura entrata in vigore già nel periodo d’imposta 2015, con il D.L. 145/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014 e successivamente modificato) e con le modalità attuative successivamente disciplinate dal D.M. 27.05.2015.

Sul tema sono intervenuti negli anni, a più riprese,

offrendo chiarimenti, approfondimenti e spunti in materia.

L’incentivo consiste nel riconoscimento di un beneficio fiscale, secondo il noto meccanismo del credito d’imposta, alle imprese che effettuano investimenti incrementali in attività di R&S rispetto alla media aritmetica del triennio fisso 2012/2014 (il triennio anteriore all’entrata in vigore della norma): il credito ammonta al 50% della spesa incrementale sostenuta nell’anno, maggiorata dell’eventuale spesa per la certificazione contabile.

L’aspetto che nella prassi operativa risulta più problematico consiste nell’individuazione del perimetro applicativo oggettivo della disciplina, in relazione all’adozione dei corretti criteri di qualificazione e classificazione dell’attività svolta effettivamente da un’impresa nell’ambito della R&S agevolabile ex lege.

A differenza di quanto accade per gli iper ammortamenti, dove al di sopra di una soglia predeterminata di costo unitario di acquisizione del bene strumentale è previsto l’obbligo di certificazione dei requisiti tecnici da un soggetto esterno all’impresa, non esiste un’analoga previsione di legge nel credito R&S: la documentazione obbligatoria da “allegare al bilancio”, ivi intendendo da conservare nel fascicolo per eventuali controlli, contempla esclusivamente elementi a supporto dell’ammissibilità ed effettivo sostenimento dei costi e una relazione descrittiva del progetto di ricerca sottoscritta dal responsabile R&S.

L’esigenza di individuare correttamente, a monte della quantificazione del credito d’imposta, le attività agevolabili alimenta la domanda da parte delle imprese e l’offerta da parte delle società di consulenza specializzate, di una perizia tecnico giurata redatta a cura di un ingegnere iscritto all’albo professionale, analogamente a quanto avviene per gli iper ammortamenti.

La perizia tecnica giurata risulta essere complementare alla certificazione contabile, redatta a cura del soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010, non inerendo l’ammissibilità delle spese di R&S ma costituendo una condizione necessaria al beneficio fiscale da verificare preliminarmente alla quantificazione del credito.

L’attività dell’ingegnere dovrà consistere nell’esame della R&S effettivamente svolta al fine di inquadrarla nelle tre fattispecie oggettivamente ammissibili:

  • ricerca fondamentale;
  • ricerca applicata;
  • sviluppo sperimentale.

Tali definizioni, contenute all’articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013 e all’articolo 2 D.M. 27.05.2015,  sono mutuate dalla Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01, recante la “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” e a loro volta derivano dai criteri di classificazione definiti in ambito Ocse nel c.d. “Manuale di Frascati”, concernente le “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development.

La valutazione tecnica dell’ingegnere dovrà prendere in esame la relazione descrittiva del progetto di ricerca, l’esito dei colloqui con il responsabile R&S e dei sopralluoghi in azienda, nonché tutto il materiale informativo e fotografico messo a disposizione dalla direzione.

È buona prassi che l’ingegnere rediga, a supporto delle attestazioni giurate in perizia, una relazione tecnica in cui evidenzi, per ciascun progetto di R&S, alcuni elementi probatori a supporto della qualificazione fra le attività agevolabili:

  • il requisito di novità;
  • gli ostacoli tecnico-scientifici riscontrati;
  • le finalità del progetto;
  • il requisito del rischio finanziario;
  • lo stato di avanzamento del progetto all’interno dello stadio pre-competitivo.

La perizia per investimenti in R&S rappresenta un caso esemplare di come le dinamiche di mercato possano efficacemente colmare e integrare le previsioni normative.

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