25 Novembre 2021

La formazione professionale continua dei revisori legali

di Emanuel Monzeglio
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I revisori legali iscritti nell’apposito Registro sono obbligati alla formazione professionale continua introdotta dalla direttiva 2006/43/CE recepita dal D.Lgs. 39/2010, in particolare dall’articolo 5. Con l’introduzione di questo obbligo si intende garantire e accrescere la preparazione e l’aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti.

L’obbligo di formazione professionale riguarda la totalità degli iscritti nel Registro, indipendentemente dall’iscrizione nella Sezione A o nella Sezione B. A fronte di ciò, anche coloro che non hanno in essere alcun incarico di revisione sono egualmente obbligati ad assolvere il loro dovere di formazione al pari dei revisori titolari di incarichi.

La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Il revisore iscritto al Registro deve, ogni anno, maturare almeno venti crediti formativi, ovvero sessanta crediti nel triennio. In ragione dei venti crediti annuali, dieci di questi devono necessariamente riguardare le materie caratterizzanti la revisione dei conti, e cioè la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

I corsi possono essere fruiti sia interamente a distanza sia interamente in aula oppure in parte a distanza e in parte in aula, ed è garantita la proporzionalità tra ora di formazione e credito, in ragione di un credito maturato per ogni ora di formazione.

Per poter verificare l’assolvimento dell’obbligo formativo di ciascun revisore iscritto, farà fede esclusivamente la posizione formativa registrata nella Sezione formazione dell’area riservata, consultabile all’indirizzo web www.revisionelegale.mef.gov.it.

Il mancato assolvimento di tale obbligo formativo viene sanzionato ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 39/2010. A tal proposito, nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto 135/2021 rubricato “Regolamento concernente la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione” in vigore dallo scorso 19 ottobre.

Proprio in considerazione dell’approvazione di tale Regolamento, si sono susseguite diverse richieste per poter integrare i crediti formativi trasmessi al Mef per il triennio 2017/2019, essendo il precedente termine quello del 22 luglio 2021, come da informativa Cndcec 78/2021.

Considerando lo “spirito di massima collaborazione tra il Consiglio Nazionale e il MEF”, l’informativa n. 105/2021 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha comunicato la riapertura dei termini per la trasmissione al Mef dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019. Sarà, quindi, possibile per i soggetti autorizzati effettuare ulteriori importazioni dei crediti maturati dagli iscritti nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, fino al termine ultimo del 26 novembre 2021.

Entrando nel merito del D.M. 135/2021, in particolare l’articolo 2, numero 3, lettera a) stabilisce che il Mef applica le sanzioni, anche in relazione alla violazione del mancato assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’articolo 5 D.Lgs. 39/2010. Il tema è trattato, nello specifico, dal Capo III all’articolo 11 “violazioni dell’obbligo formativo”, il quale prevede che il Mef accerta per ciascun revisore il mancato adempimento agli obblighi della formazione professionale continua.

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può essere accertato, secondo l’articolo 14 del Regolamento, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 135/2021, solamente nei confronti dei revisori legali che non hanno regolarizzato il debito formativo esistente al 31 dicembre 2019.

Alla luce di ciò, proprio la sopra citata informativa n. 105/2021 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha ribadito che gli iscritti che non hanno conseguito i crediti richiesti (sessanta) per l’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio 2017/2019, potranno sanarli entro il 17 gennaio 2022. Viene precisato, altresì, che i crediti mancanti potranno essere acquisiti utilizzando esclusivamente il portale Fad del Mef, attivo dal 19 ottobre 2021 al 17 gennaio 2022.

In conclusione si ricorda che per il triennio 2020/2022, ai sensi del D.L. 183/2020, l’obbligo formativo si intende assolto correttamente se il revisore acquisisce i sessanta crediti, di cui trenta caratterizzanti, entro il 31 dicembre 2022.