9 Maggio 2017

La fiduciaria italiana esonera dall’RW

di Nicola Fasano
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Uno dei casi più rilevanti di esclusione dagli obblighi di monitoraggio fiscale è rappresentato dall’intervento di un intermediario finanziario residente cui vengono “affidati” gli asset esteri con il compito, fra l’altro, di gestire anche i relativi redditi e flussi finanziari. Si tratta peraltro di una fattispecie particolarmente utilizzata nell’ambito della voluntary disclosure al fine di procedere con il rimpatrio giuridico dei capitali esteri.

La relativa disciplina è dettata dall’articolo 4, comma 3, del D.L. 167/1990, secondo cui gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Ovviamente l’esonero compete a partire dal momento di sottoscrizione del contratto di affidamento fiduciario e fino a quando questo non venga risolto.

Come chiarito dalla circolare 19/E/2014, l’esonero è previsto:

  • per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
  • per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
  • per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari residenti.

In tutti e tre i casi l’esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 600/1973 o in altre disposizioni.

Così ad esempio, nel caso di polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, l’esonero dalla compilazione del quadro RW spetta non soltanto nel caso di applicazione opzionale dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. 600/1973 da parte della compagnia estera, ma anche qualora il contribuente abbia incaricato l’intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all’applicazione della predetta imposta sostitutiva.

Ai fini dell’esonero, non è infatti sufficiente il mero intervento di un intermediario residente, essendo stabilito che è necessaria l’applicazione delle imposte da parte dello stesso.

L’esonero, in presenza delle suddette condizioni, può riguardare anche partecipazioni estere, piuttosto che fondi di investimento esteri.

Con specifico riferimento alle partecipazioni qualificate estere l’esonero spetta a condizione che le partecipazioni siano detenute nell’ambito di un rapporto di amministrazione o gestione con l’intermediario residente in virtù del quale quest’ultimo applica la ritenuta a titolo d’acconto sui relativi dividendi ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del D.P.R. 600/1973.

Si ricorda che, secondo quanto chiarito dalla circolare 19/E/2014, per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d’imposta non hanno prodotto reddito, l’esonero compete sempreché affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito) che ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi. In mancanza di tale affidamento (che comunque deve avvenire sulla base di un incarico duraturo e non occasionale) il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d’imposta o che sono infruttifere.

A seguito dell’affidamento degli asset esteri all’intermediario residente, peraltro, quest’ultimo provvederà anche al versamento dell’Ivafe (o meglio della corrispondente imposta di bollo) sui prodotti finanziari nonché dell’Ivie sugli immobili ove dovute, consentendo dunque all’interessato di evitare la compilazione dell’RW anche a tali fini.

Con specifico riferimento agli immobili, infine, la disposizione introdotta nel citato articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990 a partire dal periodo di imposta 2016 che esclude gli obblighi di monitoraggio in caso di immobili “statici” che non abbiano subito variazioni rispetto all’anno precedente dovrebbe semplificare le cose anche in ipotesi di affidamento fiduciario dell’immobile. Ciò in quanto, a rigore, qualora l’immobile risulti locato l’intermediario residente non può applicare alcuna ritenuta, neanche a titolo di acconto (non essendoci alcuna norma che la preveda) sui canoni di locazione percepiti dal contribuente e dunque non sembrerebbe ricorrere una delle condizioni richieste ai fini dell’esonero dal monitoraggio fiscale. La novità normativa, invece, restringe notevolmente i dubbi applicativi sulla compilazione o meno dell’RW ai fini del monitoraggio, pur in presenza di affidamento fiduciario, limitandoli in sostanza solo agli immobili locati che abbiano subito variazioni (compravendita, costituzione di diritti reali ecc.) rispetto all’anno precedente.

La compilazione del quadro RW 2022