9 Giugno 2022

La fatturazione elettronica con San Marino dal 1° luglio

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

A decorrere dal 1° luglio 2022, le operazioni con San Marino passano dalla fatturazione elettronica.

Il D.M. 21.06.2021, in attuazione dell’articolo 12 D.L. 34/2019, aveva previsto un periodo transitorio nel quale potevano essere emesse fatture elettroniche o cartacee.

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 71 D.P.R. 633/1972, la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità dettate dal D.M. 21.06.2021, in formato elettronico o in formato cartaceo.

Cosa cambia dal 1° luglio 2022?

A decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni in oggetto le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando le ipotesi escluse da disposizioni di legge (articolo 2, comma 2, D.M. 21.06.2021).

L’emissione di una fattura elettronica relativa a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riporta il numero identificativo del cessionario sammarinese ed è trasmessa dal SdI all’ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

Il Codice destinatario da utilizzare nel file xml è 2R4GTO8, la Natura dell’operazione da indicare in fattura è N3.3 ed il valore dell’operazione confluirà nel rigo VE30, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Anche le cessioni di beni, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 71 D.P.R. 633/1972, se l’ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento. Diversamente il cedente deve regolarizzare l’operazione.

Ricordiamo che le operazioni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Tali disposizioni di sospensione operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 D.P.R. 633/1972 e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In caso di acquisto da operatori sanmarinesi (muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino) di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, le fatture elettroniche sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

L’emissione della fattura da parte del cedente di San Marino può avvenire con o senza Iva.

Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L’Ufficio, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario.

In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio delle Entrate chiede all’ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.

In caso di versamenti carenti, l’ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l’imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate restituisce all’ufficio tributario le somme versate non dovute.

L’esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all’ufficio tributario e al cessionario; quest’ultimo da tale momento può operare la detrazione dell’imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti D.P.R. 633/1972.

Se la fattura elettronica non indica l’ammontare dell’Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI assolve l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta nel file xml con Tipo documento TD19 da inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

L’operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 (registrazione delle vendite) e 25 (registrazione degli acquisti) D.P.R. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Il cessionario italiano, se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all’articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997, inviando un file Tipodocumento TD20 allo SdI.