7 Agosto 2015

La “farsa” delle deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori

di Sergio Pellegrino
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Sarà il periodo particolarmente faticoso e l’attesa morbosa delle vacanze, ma il comunicato stampa rilasciato dall’Agenzia nella giornata di ieri mi ha lasciato esterrefatto.

Oggetto dell’intervento la quantificazione delle deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori, quindi tema non particolarmente affascinante, né complesso da un punto di vista tecnico (e sul quale pertanto l’Amministrazione non dovrebbe combinare “guai”).

Riassumiamo brevemente la disciplina e poi evidenziamo la novità di ieri.

Le deduzioni forfetarie in questione possono essere utilizzate dalle imprese individuali in relazione ai trasporti effettuati direttamente dall’imprenditore e dalle società di persone in relazione ai trasporti personalmente effettuati dai singoli soci, che siano in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione. Non possono invece fruire delle deduzioni le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria per obbligo, oltre che le società di capitali.

Sulla base di quanto stabilisce l’art. 66 comma 5 del Tuir, la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi compiuti, e va computata in dichiarazione dei redditi.

In relazione al periodo 2014, la ripartizione delle somme stanziate dalla Legge di Stabilità 2015 per il settore dell’autotrasporto è stata disposta dal D.M. del 29/04/2015 n. 130, che ha demandato all’Agenzia delle Entrate e al MEF la quantificazione degli importi delle singole agevolazioni da definire sulla base delle risorse disponibili.

Soltanto il 2 luglio scorso, pochi giorni prima del versamento delle imposte “slittato” per i contribuenti soggetti agli studi di settore, l’Agenzia, con un comunicato stampa, ha reso nota la misura delle agevolazioni, ridotta in modo sensibile rispetto al periodo precedente, fissandola in:

– 18 euro per i trasporti effettuati all’interno della Regione o delle Regioni confinanti;

– 6,30 euro, pari cioè al 35% della deduzione di cui sopra, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha la sede l’impresa;

– 30 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito territoriale.

Ieri, come detto, un nuovo comunicato stampa con il quale l’Agenzia ha annunciato che il MEF ha rivisto le deduzioni forfetarie, portandole rispettivamente a:

– 44 euro per i trasporti effettuati all’interno della Regione o delle Regioni confinanti;

– 15,40 euro per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha la sede l’impresa;

– 73 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito territoriale.

Le deduzioni, che ricordo devono essere definite sulla base delle risorse disponibili, sono quindi state incrementate di oltre il 140%.

Miracolo della ripresa economica (e quindi le risorse disponibili si sono più che raddoppiate in un mese) o semplicemente frutto delle pressioni della categoria?

Se per caso la risposta corretta fosse quest’ultima, il governo avrebbe di che preoccuparsi perché una delle voci sulle quali dovrebbe incidere la spending review autunnale è proprio quella delle agevolazioni destinate all’autotrasporto … viene da pensare che non sarà così semplice.

Nel frattempo, ed è quello che conta maggiormente in questi momenti, per i colleghi che hanno clienti che operano nel settore si riapre il calcolo delle imposte (che molti avranno già versato, a questo punto, in modo eccedente rispetto al dovuto) e la dichiarazione: lavorare così, non ci stancheremo mai di ribadirlo, è davvero tremendamente complicato