21 Settembre 2022

La Dogana pubblica gli indici per la valutazione di inoperatività

di Elena Fraternali
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Con la Determinazione direttoriale 31 agosto 2022, prot. n. 392138/RU, l’Agenzia delle dogane ha individuato, in esecuzione dell’articolo 1, comma 1078, L. 178/2020 (“Legge di bilancio 2021”), gli indici da prendere in considerazione per la valutazione dell’inoperatività dei depositi costieri di capacità inferiore a 10.000 metri cubi e dei depositi di stoccaggio di oli minerali cd. “sotto-soglia”, fatta eccezione per i depositi di stoccaggio di gas e petrolio liquefatti.

Come noto, la Legge di bilancio 2021, richiamando quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, D.Lgs. 504/1995 (Testo unico accise – Tua) per la gestione degli impianti in regime di deposito fiscale nonché quanto stabilito dall’articolo 25, comma 1, del medesimo Testo unico in materia di denuncia di esercizio per l’attività di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa, ha previsto la revoca delle citate autorizzazioni/licenze in caso di inoperatività dei depositi stessi, per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore.

Tale disposizione normativa prevedeva espressamente l’emissione di un provvedimento da parte del direttore dell’Agenzia delle dogane che determinasse gli indici specifici per la verifica dell’inoperatività, basati sull’entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla gestione economica dell’attività del deposito.

In esecuzione del dettato normativo, dunque, l’Amministrazione ha pubblicato la Determinazione in commento che illustra sei indici sintomatici di inoperatività del deposito. In particolare:

  1. la persistente assenza dei requisiti tecnico-organizzativi rapportati ai servizi strumentali all’esercizio del deposito previsti dall’articolo 5, comma 2, della Determinazione 15 novembre 2021, prot. n. prot. 426358/RU (disponibilità del deposito, certificato di collaudo, contratti di fornitura operativi, sistema elettronico per il dialogo con l’Agenzia e l’archiviazione dei documenti, autorizzazione – ove possibile – all’utilizzo dei documenti di circolazione elettronici, tenuta dei registri e dei documenti degli eventuali depositanti);
  2. la condizione di chiusura del deposito e l’irreperibilità dell’esercente, con conseguente preclusione ad esercitare la facoltà di libero accesso nei depositi prevista dal Tua per i funzionari dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti alla Guardia di finanza, comprovata da almeno due sopralluoghi, in giorni lavorativi diversi, effettuati dall’Ufficio territorialmente competente;
  3. la carenza assoluta di ricezione dei prodotti energetici detenibili nel deposito;
  4. l’indice di rotazione mensile inferiore a 0,02, per ciascun prodotto energetico detenuto nel deposito e oggetto di separata contabilizzazione, eccettuati i gas di petrolio liquefatti;
  5. la mancata presentazione alla vidimazione ovvero l’omessa richiesta e tenuta del registro cartaceo di carico e scarico consolidate nel corso del nuovo esercizio finanziario;
  6. l’assenza di presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alla contabilità, laddove prevista in base alla capacità del deposito.

Nei casi 1 e 2, valutate le gravi ragioni, l’Agenzia può procedere alla sospensione della licenza fiscale di esercizio e alla relativa disabilitazione del codice accisa e del codice ditta per il tempo necessario a raggiungere i sei mesi consecutivi, decorrenti dal primo sopralluogo sino alla conclusione del procedimento di revoca.

Negli altri casi, l’Ufficio svolge gli ulteriori accertamenti necessari anche tramite richiesta di redazione del conto economico previsionale nonché di produzione di ulteriori documenti contabili (bilanci, situazione contabile, piano industriale), assegnando all’esercente un termine non inferiore a trenta giorni.

Ove la Dogana riscontri almeno uno degli indici specifici elencati da 1 a 4, una gestione contabile negativa ovvero l’inottemperanza, da parte dell’esercente, alle richieste avanzate dalla stessa, avvia – previa notifica alla parte interessata – il procedimento di revoca dei provvedimenti autorizzativi e della licenza fiscale connessi alla gestione dell’impianto.

Avverso tale procedimento l’esercente può presentare memorie difensive scritte e relativi documenti volti a spiegare all’Ufficio le ragioni dell’inoperatività e la continuità e sostenibilità della gestione dell’azienda.

Qualora tali osservazioni non fossero accolte, l’Amministrazione adotta il relativo provvedimento di revoca motivato che viene comunicato alla Direzione Accise – Energie e Alcoli, per quanto riguarda i depositi costieri, oppure alla Direzione territoriale, per i depositi di stoccaggio, successivamente trasmesso anche agli organi amministrativi competenti (rispettivamente il Ministero della transizione ecologica o la Regione).

Si segnala, infine, che è prevista la possibilità, per il responsabile del deposito, di richiedere una sospensione temporanea dell’esercizio dello stesso, qualora le condizioni esterne lo richiedano ovvero sopraggiungano cause oggettive riconducibili a forza maggiore condizionanti la continuità di gestione.

In questo caso occorre inviare apposita comunicazione all’Ufficio competente e il periodo di sospensione non viene calcolato ai fini dell’inoperatività. Durante tale periodo sono sospesi i provvedimenti autorizzativi per la gestione del deposito fiscale, di destinatario registrato nonché la licenza fiscale di esercizio, e il codice accisa e ditta sono disabilitati.

Al termine della sospensione, l’esercente comunica all’Amministrazione la ripresa dell’attività e quest’ultima – qualora nulla osti – ripristina le autorizzazioni.

I controlli, pur essendo effettuati dagli uffici territorialmente competenti, saranno coordinati a livello centrale in modo da garantire l’uniforme applicazione della Determinazione a livello nazionale.