28 Giugno 2017

La discussione della controversia nel processo tributario

di EVOLUTION
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Nell’ambito del processo tributario, la discussione della controversia può avvenire, in via ordinaria, in camera di consiglio oppure, su richiesta delle parti, in pubblica udienza.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo fornisce l’inquadramento delle due diverse modalità di trattazione.

Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, D.Lgs. 546/1992, la discussione della controversia avviene in via ordinaria in camera di consiglio, salvo che una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza.

Discussione in camera di consiglio

La discussione in camera di consiglio avviene senza la presenza delle parti e dei loro difensori, con il relatore che espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e il segretario che redige il processo verbale. In tal caso, le parti possono depositare, oltre alle memorie illustrative, brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima della data della camera di consiglio ex articolo 32, comma 3, D.Lgs. 546/1992.

In caso di omissione o nullità della comunicazione di udienza ad opera della segreteria, il presidente rinvia con ordinanza la discussione in Camera di consiglio, invitando la segreteria a darne comunicazione alle parti.

La discussione in Camera di consiglio non preclude l’esercizio dei poteri istruttori del giudice tributario, con la conseguenza che è possibile la celebrazione di più udienze a seconda della complessità del caso.

Discussione in pubblica udienza

Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, D.Lgs. 546/1992, la discussione in pubblica udienza deve essere espressamente richiesta mediante apposita istanza da depositare nella segreteria e da notificare alle altre parti costituite entro il termine di 10 giorni liberi prima dell’udienza stessa.

L’istanza di discussione in pubblica udienza può essere presentata in sede di ricorso, controdeduzioni memorie illustrative o, da ultimo, con atto separato.

È necessario procedere alla notifica della stessa, anche se contenuta in un atto che non deve essere notificato alle controparti.

La notifica può avvenire mediante consegna diretta, ufficiale giudiziario o spedizione a mezzo posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.

Il termine di 10 giorni liberi prima previsto dall’articolo 33 per la presentazione dell’istanza di discussione in pubblica udienza ha carattere perentorio. Pertanto, a titolo cautelativo, è opportuno fare riferimento, al fine di verificare il rispetto del suddetto termine, alla data in cui il destinatario riceve il plico quale momento di perfezionamento della notifica. In ogni caso, si evidenzia che, secondo parte della giurisprudenza, l’istante deve provvedere entro il suddetto termine sia alla notifica che al deposito.

Ai sensi dell’articolo 34, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992, le parti presenti sono ammesse dal presidente alla discussione in pubblica udienza dopo che il relatore ha esposto al collegio i fatti e le questioni della controversia, mentre il segretario redige il processo verbale.

In dottrina si ritiene che, se è stata presentata istanza di discussione in pubblica udienza da una delle parti costituite, la sentenza deliberata in violazione di tale richiesta, e, quindi, all’esito della camera di consiglio, è nulla per violazione del principio del contraddittorio.

Nel corso dell’udienza di trattazione le parti potranno ancora confutare la tesi sostenuta dalla controparte, fermo restando il divieto di proposizione di motivi nuovi o di integrazione di quelli già illustrati in sede di ricorso, fatte salve le questioni rilevabili d’ufficio.

Inoltre, il giudice potrà esercitare i poteri istruttori di cui all’articolo 7 D.Lgs. 546/1992 con ordinanza, che, in linea di principio, è modificabile e revocabile ex articolo 177 c.p.c., nonché censurabile in appello, ma solo mediante impugnazione della sentenza.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Inoltre, la Scheda è corredata da un facsimile:

  • dell’istanza di trattazione in pubblica udienza e
  • delle memorie di replica.
Temi e questioni del contenzioso tributario 2.0 con Luigi Ferrajoli