24 Settembre 2021

La discussione del processo tributario nell’epoca Covid – II° parte

di Caterina Bruno
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La scheda di FISCOPRATICO

Come anticipato con il precedente contributo, il decreto direttoriale MEF n. 46/2020 ha dato attuazione all’articolo 16, comma 4, L. 136/2018 individuando le regole tecnico-operative per la partecipazione e lo svolgimento dell’udienza tributaria da remoto.

Il decreto prevede che la decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza sia comunicata alle parti a mezzo pec; successivamente e comunque prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione sempre a mezzo pec contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza.

Il link fornito è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato. Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza.

Sulla base di tali disposizioni, l’udienza a distanza deve essere richiesta dalle parti processuali prima della comunicazione della data di udienza da parte della segreteria di sezione e deve essere autorizzata dal collegio giudicante sulla base di criteri individuati dal Presidente della Commissione.

Tali previsioni dettate per le udienze a distanza devono essere lette alla luce della disciplina emergenziale introdotta dall’articolo 27 D.L. 137/2020 recante misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario, la cui operatività è stata prorogata sino al 31 luglio 2021 dall’articolo 6, comma 1 lett. g) D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021 e tuttora applicata dagli uffici delle commissioni tributarie.

La normativa emergenziale dispone che lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto sia autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale e che detti decreti possano disporre che udienze e camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.

In tali casi i verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.

Pertanto, attualmente la disciplina dell’udienza di trattazione nel processo tributario appare articolarsi nelle seguenti modalità tra loro alternative:

  • trattazione, anche parziale, dell’udienza da remoto autorizzata dal Presidente della CTP o CTR su richiesta delle parti processuali, nei limiti della effettiva disponibilità delle apparecchiature tecniche; in tal caso l’autorizzazione deve essere comunicata alle parti costituite almeno 5 giorni prima della data fissata per l’udienza pubblica o la camera di consiglio mentre in tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto (su richiesta delle parti ovvero d’ufficio dal Presidente), la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento;
  • in assenza di richiesta o nell’impossibilità della trattazione a distanza (ad esempio per assenza di effettiva disponibilità degli strumenti tecnici occorrenti), la causa è decisa allo stato degli atti, a meno che anche una sola delle parti insista per la discussione con istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi prima dell’udienza;
  • in caso di tempestiva opposizione da parte di anche una sola delle parti processuali costituite, se non è possibile procedere con l’udienza da remoto, la trattazione della causa avviene con scambio di memorie conclusionali (c.d. udienza cartolare), da depositare almeno 10 giorni prima dell’udienza e con repliche da comunicarsi e depositarsi almeno 5 giorni prima dell’udienza;
  • rinvio a nuovo ruolo nel caso in cui non sia possibile rispettare questi termini, con la possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Riguardo alle udienze camerali ex articolo 33 D.Lgs. 546/1992 e le riunioni in camera di consiglio relative a cause in qualunque modo assunte in decisione, esse possono avvenire in tutto o in parte a distanza, secondo quanto sarà determinato dal Presidente del collegio. È in ogni caso necessaria la cooperazione del segretario, al quale compete – senza che questo implichi la sua presenza alla discussione – la redazione del relativo processo verbale.

Sulla legittimità della trattazione scritta dell’udienza tributaria recentemente la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi con l’ordinanza n. 26480/2020, anche se con specifico riferimento alla trattazione della controversia di legittimità in adunanza camerale anziché, come richiesto dalla contribuente, in pubblica udienza.

Con tale decisione la Cassazione richiamando i precedenti orientamenti a Sezioni Unite ha ribadito che la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, primo fra tutti la particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, è nella discrezionalità del collegio giudicante il quale ben può escludere, nell’esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza “in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie” (Cassazione, SS.UU., n. 14437/2018), ed allorquando non si verta di “decisioni aventi rilevanza nomofilattica” (Cassazione, SS.UU., n. 8093/2020).

Conclusivamente la Corte ha ritenuto la scelta di trattare la causa in adunanza camerale, motivata anche da un’esigenza di particolare cautela correlata all’emergenza pandemica del Covid-19 rispetto alla quale il legislatore ha dettato norme precauzionali, finalizzate alla trattazione scritta delle cause (c.d. udienza cartolare), coerente con l’indirizzo di legittimità.