31 Dicembre 2021

La disciplina dell’imposta sulle assicurazioni – III° parte

di Stefano Rossetti
Scarica in PDF

Dopo aver illustrato, nelle linee essenziali, la disciplina dell’imposta sulle assicurazioni nella prima e seconda parte del presente contributo, in questa terza, e ultima, parte verrà analizzata la particolare casistica in cui un broker italiano interviene nella conclusione del contratto assicurativo tra un contraente domiciliato in Italia con una compagnia estera.

Le variabili che influenzano il trattamento fiscale dell’operazione non dipendono dal domicilio del broker o del contraente, ma, principalmente, dal regime giuridico in base al quale viene svolta l’attività in Italia dalla compagnia estera.

Le possibili casistiche sono sostanzialmente tre:

  • la compagnia estera opera in Italia in regime di stabilimento (caso n. 1);
  • la compagnia estera opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi (caso n. 2);
  • la compagnia estera non opera in Italia (caso n. 3).

Prima di analizzare le diverse fattispecie che si possono verificare in caso di contratto stipulato con una compagnia estera occorre capire se il contratto assicurativo è territorialmente rilevante ai fini dell’assoggettamento del premio all’imposta sulle assicurazioni.

L’articolo 1 L. 1216/1961 prevede che sono soggetti all’imposta:

  • i premi relativi ai contratti assicurativi riguardanti i beni immobili situati nel territorio dello stato italiano (compresi i beni mobili in essi contenuti a condizione che non siano in transito commerciale);
  • i premi inerenti a veicoli, navi o aeromobili a condizione che siano immatricolati o registrati in Italia;
  • i premi relativi a contratti assicurativi volti a coprire i rischi inerenti un viaggio o una vacanza a condizione che il contratto venga stipulato in Italia. Tali contratti sono rilevanti ai fini dell’imposta sulle assicurazioni solo se di durata pari o inferiore a 24 mesi;
  • i premi inerenti a contratti assicurativi relativi a merci in viaggio da o verso l’Italia se:
  • stipulati per conto di soggetti domiciliati nel territorio dello Stato;
  • l’imposta non è stata assolta all’estero;
  • i premi relativi a contratti assicurativi del ramo danni diversi dai precedenti se:
  • il contraente ha il domicilio nel territorio dello stato italiano in caso di persona fisica;
  • la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto o le persone assicurate sono domiciliate in Italia;
  • i premi relativi a contratti assicurativi del ramo vita sono se:
  • il contraente ha il domicilio nel territorio dello stato italiano in caso di persona fisica;
  • la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto o le persone assicurate sono domiciliate in Italia.

Se le condizioni sopra viste si realizzano i contratti assicurativi stipulati sono rilevanti ai fini dell’imposta sulle assicurazioni e di conseguenza occorre adempiere agli obblighi previsti dalla L. 1216/1961.

Contratto stipulato con una compagnia estera che opera in Italia in regime di stabilimento (caso n. 1)

Nell’ipotesi in cui venga stipulato un contratto assicurativo rilevante ai fini dell’imposta sulle assicurazioni ai sensi dell’articolo 1 L. 1216/1961 da un contraente con una compagnia estera che opera in Italia in regime di stabilimento, gli obblighi di denuncia e versamento dell’imposta gravano sulla “base fissa” o “stabile organizzazione” italiana della compagnia estera.

In particolare, la stabile organizzazione italiana della compagnia estera, che opera da rappresentante fiscale in Italia, deve:

Contratto stipulato con una compagnia estera che opera in Italia in libera prestazione di servizi (caso n. 2)

Nell’ipotesi in cui venga stipulato un contratto assicurativo rilevante ai fini dell’imposta sulle assicurazioni, ai sensi dell’articolo 1 L. 1216/1961, da un contraente con una compagnia estera che opera in Italia in libera prestazione di servizi, gli obblighi di denuncia e versamento dell’imposta gravano sulla compagnia stessa.

Se la compagnia estera risiede in uno stato della Comunità Europea ovvero in uno stato aderente allo spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni gli obblighi possono essere espletati direttamente dalla compagnia, mentre in tutti gli altri casi è necessaria la nomina di un rappresentante fiscale.

Anche in questo caso la compagnia estera (ovvero il rappresentante fiscale) deve:

Per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa è necessario che le compagnie estere richiedano il codice fiscale all’Amministrazione finanziaria.

Contratto stipulato con una compagnia estera che non opera in Italia (caso n. 3)

Diversamente da quanto sopra, nell’ipotesi in cui venga stipulato un contratto assicurativo rilevante ai fini dell’imposta sulle assicurazioni, ai sensi dell’articolo 1 L. 1216/1961, da un contraente con una compagnia estera che non opera in Italia, come previsto dall’articolo 11 L. 1216/1961, sono i contraenti domiciliati in Italia a dover adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.

In particolare, il contraente, entro un mese dal giorno del pagamento del premio all’assicuratore, deve: