22 Novembre 2018

La dichiarazione di successione e il versamento dell’imposta

di Sergio Pellegrino
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La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che, di norma, coincide con la data del decesso del de cuius.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione sono:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari, purché non vi abbiano espressamente rinunciato o, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedano la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione;
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trustee.

Nel caso in cui l’eredità spetti al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, l’attivo ereditario non superi i 100 mila euro e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari, la dichiarazione di successione non deve essere presentata.

Laddove vi siano più co-obbligati, è sufficiente comunque la presentazione di una sola dichiarazione di successione.

Con riferimento alle successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006, la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentata esclusivamente per via telematica.

È stato però previsto un periodo transitorio, che terminerà il 31 dicembre 2018, nel quale è consentita la presentazione della dichiarazione di successione all’ufficio territoriale competente sulla base dell’ultima residenza della persona deceduta attraverso il Modello 4.

La corresponsione delle somme dovute a titolo di imposta di successione e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale (nella compilazione della dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente).

Nel caso in cui la dichiarazione di successione venga presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire anche con il modello F24 o con addebito in conto corrente.

L’imposta di successione liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate (purché l’importo dovuto sia almeno di 1.000 euro), versando almeno il 20% dell’importo entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione e il resto in otto rate trimestrali (che diventano dodici, per importi superiori a 20 mila euro), che scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale.

Nel caso in cui il pagamento delle rate non venga effettuato con regolarità, la decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè qualora vi sia l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10 mila euro, ovvero un tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

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