24 Giugno 2016

La detrazione per le spese sanitarie per persone con disabilità

di Luca Mambrin
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L’articolo 15, comma 1, lett. c), del Tuir prevede la detrazione dall’Irpef nella misura del 19% per le spese sostenute per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti con disabilità.

Sono considerati disabili i soggetti riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della L. 104/1992 dalla Com­missione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della L. 104/1992, o dichiarati invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.

I grandi invalidi di guerra (articolo 14 T.U. 915/1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati disabili e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica: sarà sufficiente esibire la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti nel momento in cui sono stati concessi i benefici pensionistici.

Tra le spese sanitarie oggetto dell’agevolazione in esame rientrano le spese sostenute per:

  • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • il trasporto in autoambulanza del soggetto disabile, quale spesa di accom­pagnamento. Non devono essere considerate le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto in quanto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di 129,11 euro;
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abita­zioni;
  • l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili (sia in ambito immo­biliare che su veicoli);
  • i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap quali l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico;
  • i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco e le tastiere espanse (circolare n. 13/E/2001);
  • l’abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, previa certifi­cazione del medico dell’azienda sanitaria che attesti la valenza del sussidio per i predetti scopi;
  • l’acquisto di telefonini a condizione che il medico ne certifichi la necessità ai fini dell’handicap specifico.

Per spese relative alla trasformazione dell’ascensore, alla costruzione di rampe e all’installazione e/o alla manutenzione delle pedane è possibile beneficiare della detrazione solo per la parte che eccede quella eventualmente fruita per la detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio su spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Come precisato invece nella circolare n. 20/E/2011 sono agevolabili anche le spese mediche relative all’acqui­sto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia e sono sogget­te allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia.

La detrazione spetta per l’intera spesa sostenuta e può essere portata in detrazione anche se sostenuta per conto di familiari fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione, il contribuente deve:

  • attestare lo status di soggetto disabile ai sensi dell’articolo 3, L. 104/1992 attraverso l’attestazione rilasciata dalla commissione medica o un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  • conservare documenti che attestano la spesa sostenuta (fatture, ricevute, quietanze, scontrini).

Nel caso di acquisto di sussidi tecnici informatici inoltre è richiesta anche la certificazione del medico curante che attesti che il sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile.

Nell’ambito del modello 730 tali spese vanno indicate nel rigo E3 (RP3 nel caso di compilazione del modello Unico PF) e non deve essere applicata la franchigia di 129,11 euro, mentre se le spese di cui ai righi E1, E2 e E3 (o RP1, RP2, RP3) sono superiori ad 15.493,71 euro è possibile rateizzare la detrazione spettante.