12 Giugno 2019

La detrazione per le spese di trasporto pubblico

di Leonardo Pietrobon
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Una delle novità in materia di detrazioni Irpef, per il periodo d’imposta 2018, è rappresentata dalle spese per abbonamenti al trasporto pubblico.

Tale detrazione non costituisce una novità assoluta nel panorama delle detrazioni Irpef, in quanto si sostanzia piuttosto in una riproposizione della detrazione introdotta temporaneamente per il periodo d’imposta 2008.

Per l’anno 2018, da un punto di vista normativo, a seguito di quanto previsto nella L. 205/2017, la detrazione in commento trova la sua collocazione, a regime, nell’articolo 15, comma i-decies, Tuir.

Sotto il profilo sostanziale la detrazione è riconosciuta, nel limite massimo di spesa di € 250,00, per l’acquisto di abbonamenti riguardanti il trasporto pubblico locale.

Il citato limite di spesa, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 13/E/2019, deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico.

Il predetto importo di 250 euro costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell’abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l’abbonamento del figlio a carico, l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare 250 euro.

Sulla base di tali indicazioni si propongono i seguenti esempi:

  1. genitore con il figlio fiscalmente a carico. Le spese per il trasporto pubblico sostenute dal genitore in relazione al suo abbonamento ammontano ad 300,00 euro, mentre quelle sostenute per il figlio ammontano a 200,00 euro. La spesa massima ammessa in detrazione in tal caso è pari a 250,00 euro;
  2. padre, non titolare di alcun carico di famiglia, sostiene delle spese di abbonamento pari a 300,00 euro, mentre la madre sostiene le spese per l’acquisto dell’abbonamento del figlio, per un importo pari a 200 euro. In tal caso, il padre beneficia della detrazione, del 19%, sull’importo massimo di 250,00 euro, mentre la mamma beneficia della detrazione, del 19%, sull’importo di 200,00 euro.

In merito alla tipologia di abbonamento, sulla base di quanto stabilito normativamente, sono ammessi in detrazione gli acquisti di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, senza specifici riferimenti alla tipologia di trasporto, ammettendo quindi l’utilizzo di trasporti su gomma, rotaia o nave.

Ciò che viene ulteriormente chiarito nella circolare 13/E/2019, sotto il profilo oggettivo, è che non possono beneficiare della detrazione le spese per l’acquisto:

  1. di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore;
  2. delle cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, quali ad esempio, le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

Per quanto riguarda l’aspetto documentale, l’Agenzia fa presente che la detrazione è subordinata alla disponibilità di idonea documentazione utile a dimostrare l’abbonamento al trasporto pubblico. Da tale documentazione devono emergere le seguenti informazioni:

  1. la denominazione o ragione sociale e ogni altro dato identificativo del soggetto che eroga il servizio di trasporto pubblico;
  2. la descrizione della tipologia di trasporto;
  3. l’ammontare della spesa;
  4. il numero progressivo dell’abbonamento;
  5. la data di emissione del titolo di viaggio.

Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso intestato.

Infine, si ricorda che non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – ex articolo 51 D.P.R. n. 917/1986” (punti da 701 a 706 della Cu).

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