16 Aprile 2021

La detrazione per l’acquisto e la costruzione di box e posti auto

di Luca Mambrin
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Tra le spese previste dall’articolo 16-bis Tuir che danno diritto alla detrazione nella misura del 50% fino ad un massimo di euro 96.000, troviamo anche gli interventi finalizzati alla costruzione o acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

In particolare, la detrazione è riconosciuta per:

  • interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa;
  • l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di nuova costruzione.

La detrazione, pertanto, non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso.

Nel caso di costruzione di nuovi posti auto e autorimesse anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad un’unità immobiliare ad uso abitativo.

Come precisato anche nella circolare 24/E/2004 in caso di costruzione, anche realizzata in economia, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata.

Per usufruire della detrazione nel caso di costruzione il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

  • concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Nel caso invece di acquisto la detrazione può essere concessa anche se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • vi sia la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
  • vi sia un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa di proprietà del contribuente oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;
  • siano documentati dall’impresa costruttrice, anche se concessionaria del diritto di superficie sull’area pubblica, i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi che devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale.

Per gli acquisti contemporanei di casa e box con un unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

Nell’ipotesi di acquisto effettuato unitamente all’abitazione, la detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.

Per usufruire della detrazione nel caso di acquisto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

  • atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;
  • dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Il bonifico deve essere eseguito dal beneficiario della detrazione (in linea generale, il proprietario o il titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box). Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Analogo criterio si applica anche al convivente di fatto.

Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell’anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:

  • il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione
  • da tale compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e box.

Infine nella circolare 43/E/2016  l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti nell’ ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico.

Solo per la peculiare ipotesi di acquisto di box pertinenziale ad un immobile abitativo è possibile fruire della detrazione anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, nel presupposto che tale pagamento avvenga in presenza del notaio e a condizione che il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.

In caso di vendita del box pertinenziale per il quale si è fruito della detrazione il proprietario del bene principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a fruire della detrazione spettante a condizione che lo indichi espressamente nell’atto di vendita.