31 Maggio 2014

La detrazione per figli a carico nel modello Unico 2014

di Luca Mambrin
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In generale tutte le detrazioni previste per carichi di famiglia dall’art. 12 del Tuir (coniuge, figli o altri familiari) spettano a condizione che i familiari non abbiano conseguito un reddito complessivo superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Ai fini della verifica relativa al limite di € 2.840,51 devono essere considerate alcune tipologie di redditi che non concorrono a formare il reddito complessivo quali:

  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime delle nuove iniziative produttive (art 13, L. 388/2000);
  • il reddito imponibile dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Il limite di reddito di € 2.840,51 che consente di poter considerare un familiare a carico oppure no, va considerato in riferimento all’intero periodo d’imposta, ossia l’intero anno; se al termine del periodo d’imposta il suddetto limite è stato superato, il familiare non può essere considerato a carico del contribuente richiedente e quindi non sono legittimamente riconosciute le detrazioni fiscali per familiari a carico.

Per quanto riguarda i figli l’unica condizione tassativa richiesta per usufruire delle detrazioni previste è il non superamento del reddito di € 2.840,51; i figli possono essere considerati fiscalmente a carico indipendentemente dall’età, dal fatto che siano dediti allo studio o a un tirocinio gratuito, dallo stato fisico, dalla convivenza con il dichiarante o dal fatto che possano essere non residenti in Italia.

Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a:

  • 950 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
  • 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:

  • 400 euro per ciascun figlio con disabilità;
  • 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.

La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza che può essere esclusivamente pari a 100, 50, o zero.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito; l’importo di riferimento per determinare le detrazioni per carichi di famiglia è il “reddito per detrazioni” pari al reddito complessivo del contribuente comprensivo del reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e dell’agevolazione ACE ma al netto della deduzione per abitazione principale e delle relative pertinenze (rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 11).

L’importo della detrazione spettante a ciascun contribuente viene determinata calcolando un coefficiente che permette di rendere la detrazione effettiva decrescente al crescere del reddito per detrazioni; per calcolare l’importo della detrazione spettante è necessario poi effettuare i seguenti calcoli:

a) determinare l’incremento = (numero di figli a carico – 1) x 15.000

b) determinare il quoziente = (95.000 + Incremento) – Reddito per detrazioni

(95.000 + Incremento)

Se il quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per figli a carico non compete; se il quoziente è maggiore di zero ma minore di uno è possibile determinare la detrazione effettiva spettante:

Detrazione spettante = Totale Detrazione teorica x Quoziente

Ad esempio ipotizzando che il contribuente (con un unico figlio a carico di età superiore ai tre anni) abbia un reddito complessivo pari ad euro 25.000 ed un reddito fondiario assoggettato a cedolare secca pari ad euro 4.000 la detrazione spettante sarà così determinata:

  1. Reddito per detrazioni = 25.000 + 4.000 = 29.000
  2. Incremento = (1 – 1) x 15.000 = 0
  3. Quoziente = (95.000 – 29.000)/95.000 = 66.000/95.000 = 0,6947
  4. Detrazione Spettante = 950 x 0,6947 = 659,96.

La ripartizione della detrazione tra i genitori non è libera ma dipende dal status dei genitori.

Nel caso di genitori coniugati (non legalmente o effettivamente separati) la detrazione spetta al 50% ciascuno, con la possibilità che venga attribuita, previo accordo tra gli stessi, integralmente al genitore con il reddito più elevato (considerando anche il reddito assoggettato a cedolare secca).

Come precisato nella C.M. 20/E/2011 la detrazione per figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l’eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.

Nel caso di genitori effettivamente separati, legalmente separati o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario, o, nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione viene ripartita al 50% tra i genitori (salvo diverso accordo tra gli stessi, con cui è possibile attribuire la detrazione al 100% al genitore con reddito più elevato).

Nel caso in cui il genitore affidatario o uno dei genitori affidatari non possa beneficiare della detrazione per incapienza d’imposta, la detrazione spetta all’altro genitore che, salvo diverso accordo, deve riversare all’altro la quota di detrazione usufruita.

A differenza di quanto previsto per i genitori coniugati, per i coniugi separati in caso di incapienza la detrazione può essere attribuita all’altro genitore a prescindere dal reddito e da quale dei due genitori abbia il reddito maggiore.

Infine, come precisato nella C.M. 19/E/2012 i figli maggiorenni (non economicamente autonomi) non possono, in quanto maggiorenni, essere considerati affidati ad uno dei due genitori, pertanto non è possibile continuare ad applicarsi la detrazione in capo al genitore affidatario (come nell periodo della minore età del figlio); non sussistendo altre ipotesi di deroga, per la determinazione della detrazione spettante nel caso in esame è quindi applicabile il principio generale enunciato nell’art. 12, comma 1, lett. c) del Tuir in base al quale la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.