25 Giugno 2015

La detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede

di Luca Mambrin
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L’art. 15, comma 1, lett. i-sexies, del Tuir prevede la detrazione, nella misura del 19% ed entro un limite massimo di euro 2.633,00 per le spese sostenute da studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431. Ai fini della detrazione non è necessario quindi che si tratti di un contratto transitorio per studenti (disciplinato dall’art. 5, comma 2 della L. n. 431/1998) ma è sufficiente sia un contratto di tipo abitativo stipulato ai sensi della L. n. 431/1998, fermo restando l’obbligo della sua regolare registrazione.

A decorrere dall’anno 2008, per effetto del disposto dell’art. 1, comma 208 della L. n. 244/2007 la detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative; quindi dall’anno 2008 la detrazione in esame è riconosciuta anche ai contratti stipulati con la casa dello studente, con convitti o con collegi universitari.

Inoltre a decorrere dall’anno 2012 l’art. 16 della L. 217/2011 ha disposto la detraibilità dei canoni di locazione derivanti da contratti di locazione e di ospitalità stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università estera, se ubicata nell’Unione Europea o in uno degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Nella C.M. 21/E/2010 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’ipotesi del “subcontratto” non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del Tuir, pertanto qualora l’immobile venga sublocato non sarà possibile beneficiare della detrazione.

Per poter beneficiare della detrazione è invece necessario che:

  • l’università (anche se estera) sia ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente;
  • l’università sia ubicata in un Comune di una provincia diversa dal Comune di residenza dello studente;
  • ’unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l’università o in un comune limitrofo.

In merito al requisito della distanza dei 100 chilometri necessari per poter fruire della detrazione l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 34/E/2008 ha precisato che è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale; il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri.

L’importo massimo su cui deve essere calcolata la detrazione del 19% non può essere superiore ad euro 2.633; la  detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

In merito alla corretta modalità di attribuzione della detrazione nel caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico la C.M. 34/E/2008 ha fornito interessanti chiarimenti:

  • il contratto d’affitto può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico;
  • nel caso di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico l’importo della spesa di euro 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente, quindi anche nell’ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio;
  • nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori il limite va suddiviso tra i genitori in base all’effettivo sostenimento della spesa stessa. In particolare la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può beneficare integralmente della detrazione della spesa mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

La C.M. n. 20/E/2011 poi, in contrasto con i chiarimenti precedentemente forniti,  ha precisato che il limite di € 2.633 deve essere riferito a ciascun genitore; nel caso di due genitori con a carico due figli studenti universitari titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione, ognuno di questi ultimi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull’importo massimo di 2.633 euro.

Infine, nella recente C.M. 17/E/2015 l’Agenzia ha precisato, in merito alla detraibilità dei canoni di locazione sostenuti da studenti iscritti a corsi presso I.T.S. (Istituti tecnici superiori) che, non essendo possibile equiparare tali corsi a corsi di laurea universitari non è consentita la fruizione della detrazione per canoni di locazione di cui alla lett. i-sexies) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir.

Per documentare il sostenimento della spesa è necessario avere:

  • il contratto di locazione (o contratto di ospitalità);
  • le ricevute di pagamento.

Nell’ambito del modello Unico 2015 PF tale spesa va indicata nei righi da RP8 a RP18 con il codice “18”  nel limite massimo di euro 2.633.