13 Maggio 2016

La detrazione per attività sportive nel modello 730/2016

di Luca Mambrin
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Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del Tuir, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese (fino ad un massimo di 210 euro), sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il D.M. 28 marzo 2007 ha fissato le modalità attuative dell’agevolazione in esame precisando:

  • cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine e quali sono le caratteristiche che devono avere le atre strutture sportive ed impianti sportivi per rientrare nell’ambito dell’agevolazione;
  • la documentazione necessaria per beneficiare della detrazione.

In particolare, per “associazioni sportive” si intendono le società e le associazioni sportive dilettantistiche indicate dall’articolo 90, commi 17 e seguenti, della L. 289/2002, che abbiano nella propria denominazione  sociale  l’espressa  indicazione della  finalità  sportiva e della natura dilettantistica; mentre per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da associazioni o società sportive dilettantistiche, pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

Ne sono quindi escluse:

  • le società che praticano sport professionistico (Legge n. 91/1981);
  • le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica” in quanto non riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
  • le associazioni non sportive, quali le associazioni culturali che organizzano corsi di attività motoria.

Per poter essere detratte le spese devono essere certificate e risultare da idonea documentazione rilasciata dalla struttura sportiva, quale:

  • bollettino bancario o postale;
  • fattura o ricevuta;
  • quietanza di pagamento.

Da tale documentazione, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 28 marzo 2007 devono risultare:

  1. la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome, cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
  2. la causale del pagamento;
  3. l’attività sportiva praticata;
  4. l’importo corrisposto per la prestazione resa;
  5. i dati anagrafici del praticante, l’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Nella circolare n. 20/E/2011 l’Agenzia ha chiarito che anche in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture sportive, al fine di beneficiare della detrazione in esame, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata nei modi e con i dati richiesti dalla normativa. Pertanto, il bollettino bancario o postale intestato al comune, ovvero la ricevuta rilasciata dall’associazione sportiva, dovranno riportare le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 2, comma 1, del citato D.M. 28 marzo 2007.

L’ammontare massimo della spesa detraibile ammonta ad euro 210 per ogni ragazzo, pertanto la detrazione massima ottenibile è pari ad euro 40 ciascuno (euro 210*19%); la detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Come precisato nella risoluzione n. 50/E/2009, nel caso in cui la spesa venga sostenuta da entrambi i genitori, l’importo massimo su cui calcolare la detrazione è sempre pari ad euro 210 per ciascun figlio; i genitori dovranno pertanto ripartire la detrazione su tale importo.

In merito al requisito dell’età, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/E/2008 ha precisato che, in considerazione del principio di unità del periodo d’imposta e pur in assenza di una specificazione normativa, lo stesso ricorra purchè sussista anche per una sola parte del periodo d’imposta. Pertanto, con riferimento ai soggetti che nel corso dell’anno 2015 abbiano compiuto 5 o 18 anni la detrazione spetta indipendentemente da fatto che tali spese siano state sostenute prima del compimento dei 5 anni o dopo il compimento dei 18 anni.

Nell’ambito del modello 730/2016 le spese sostenute nell’anno 2015 andranno riportate nei righi da E8 – E12 utilizzando il codice “16”; il contribuente che abbia sostenuto spese per più di un ragazzo deve compilare più righi E8-E12 indicando in ognuno di questi il medesimo codice 16 e riportando separatamente la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

In tali righi vanno comprese anche le spese indicate con il codice 16 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica rilasciata al dipendente.