4 Giugno 2015

La detrazione IVA per le operazioni esenti internazionali

di Marco Peirolo
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L’art. 169, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE prevede il diritto di detrarre l’IVA relativa ai beni/servizi utilizzati per effettuare le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, esenti ai sensi dell’art. 135, par. 1, lett. a)-f):

  • quando il destinatario è stabilito al di fuori dell’Unione europea, ovvero
  • quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni da esportare al di fuori dell’Unione europea.

Nella corrispondente normativa interna in vigore fino al 31 dicembre 2009, la detrazione in esame era prevista dall’art. 19, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, riguardante le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate, ivi comprese quelle di cui agli artt. 40 e 41 del D.L. n. 331/1993.

L’art. 9, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972, infatti, qualificava come non imponibili le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative di cui all’art. 10, comma 1, nn. 1-4), dello stesso decreto:

  • effettuate nei confronti di soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, ovvero
  • relative a beni da esportare al di fuori dell’Unione europea.

La duplice ipotesi di non imponibilità rifletteva la natura del servizio reso, in linea con la rubrica dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), nel senso che il servizio assumeva carattere “internazionale” quando, privilegiando il profilo soggettivo, il destinatario era extracomunitario; il servizio, invece, s’intendeva “connesso agli scambi internazionali” quando, dal punto di vista oggettivo, era relativo a beni destinati ad essere esportati in territorio extracomunitario.

A sua volta, la detrazione discendeva, sotto l’aspetto oggettivo, dalla classificazione delle operazioni in questione come non imponibili in considerazione del loro carattere “internazionale” o “connesso agli scambi internazionali” e, sotto l’aspetto soggettivo, dalla diversa natura assunta da tali operazioni in funzione del destinatario. In particolare, l’esenzione rappresentava il regime applicabile nell’ipotesi in cui il committente del servizio fosse italiano o comunitario, con la conseguente indetraibilità dal lato passivo; la non imponibilità, invece, si applicava, in modo oggettivo, cioè a prescindere dal luogo di residenza del committente, quando le predette operazioni esenti riguardavano beni destinati ad essere esportati al di fuori dall’Unione europea.

Il D.Lgs. n. 18/2010, in maggiore aderenza al citato art. 169, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE, ha, allo stesso tempo:

  • introdotto la nuova lett. a-bis) del comma 3 dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale le suddette operazioni esenti, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione europea o relative a beni da esportate al di fuori dell’Unione europea, consentono l’esercizio della detrazione;
  • abrogato il n. 12) del comma 1 dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972.

In sostanza, dal 1° gennaio 2010, dal lato attivo, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, se rese a committenti extracomunitari o relative a beni da esportare al di fuori dell’Unione europea, mantengono la natura “esente” che le contraddistingue, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, al fine di evitare possibili penalizzazioni dal lato passivo, la detrazione è ora riconosciuta non più dalla “contro-deroga” prevista, per le operazioni non imponibili, dalla lett. a) del comma 3 dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, bensì da quella contenuta nella nuova lett. a-bis), riservata a tali operazioni esenti.

In merito a quest’ultima previsione, può osservarsi che, con l’abrogazione della non imponibilità di cui al n. 12) dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative rese a soggetti extracomunitari, in quanto non territorialmente rilevanti in Italia, sarebbero automaticamente rientrate nella “contro-deroga” della lett. b) del comma 3 dell’art. 19, con il conseguente divieto di detrazione dovuto alla loro natura esente. La nuova lett. a-bis), dunque, si propone di garantire la completa detassazione in Italia delle operazioni in esame, non solo “a valle”, in ragione della loro natura esente, ma anche “a monte”, all’atto dell’acquisto dei beni/servizi utilizzati per operare in regime di esenzione.

Le modifiche introdotte dal citato D.Lgs. n. 18/2010 sono state illustrate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37 (§ 5).

In particolare, è stato indicato che la soppressione della disposizione di cui al n. 12) del comma 1 dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 “non presenta alcuna rilevanza sostanziale”, in quanto le corrispondenti operazioni – tra le quali, in linea con il citato art. 169, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE, sono da ritenere ricomprese anche le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni bancarie, finanziarie e assicurative esenti da IVA – sono:

  • non rilevanti sotto il profilo territoriale, ma da considerare ai fini della detrazione alla stregua di operazioni imponibili, se rese a committenti, soggetti passivi o meno, stabiliti in uno Stato extra-UE, ovvero a committenti soggetti passivi stabiliti in uno Stato UE, sempreché – in quest’ultima ipotesi – relative a beni destinati ad essere esportati;
  • esenti da IVA, ma da considerare ai fini della detrazione alla stregua di operazioni imponibili, se rese a committenti, soggetti passivi, stabiliti in Italia, ovvero a committenti, non soggetti passivi, stabiliti in Italia o in altro Stato UE, sempreché relative a beni destinati ad essere esportati.