24 Maggio 2021

La detrazione Irpef per investimenti in start up o Pmi innovative

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.L. 179/20212 ha introdotto alcuni importanti incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative le cui modalità attuative sono state individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25.02.2016 e, per gli investimenti effettuati nei periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 07.05.2019.

È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

L’agevolazione inizialmente consisteva in una detrazione del 19% (o 25%) della somma investita, nel limite di euro 500.000; successivamente l’articolo 1, comma 66, L. 232/2016 ha disposto:

  • la proroga e regime dell’agevolazione;
  • l’incremento della misura del beneficio al 30%;
  • l’aumento dell’importo dell’investimento massimo detraibile a euro 1.000.000.

Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è quindi riconosciuta una detrazione d’imposta del 30% su un investimento massimo che non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.000.000 euro.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni pena decadenza delle agevolazioni, con obbligo di restituire l’importo detratto unitamente agli interessi legali.

Per l’anno 2019, l’aliquota dell’agevolazione è stata incrementata al 40% dall’articolo 1, comma 218, L. 145/2018. L’efficacia di tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Gli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative si applicano anche agli investimenti in piccole e medie imprese (Pmi) innovative.

L’articolo 38, comma 7, D.L. 34/2020 ha introdotto, in alternativa alla detrazione ordinaria, una detrazione dall’Irpef per un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, qualora l’investimento sia effettuato direttamente, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investano prevalentemente in start-up o in Pmi innovative.

Per poter beneficiare della detrazione viene richiesto che, al momento dell’investimento, le start-up innovative siano iscritte all’ apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; la cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per quanto riguarda invece le Pmi innovative, l’articolo 38, comma 8, D.L. 34/2020 ha introdotto, in via prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria, una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in Pmi innovative; la detrazione si applica alle sole Pmi innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento ed è concessa anche questa nei limiti del regime “de minimis.

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Come detto la norma prevede che la nuova detrazione in esame in investimenti in Pmi sia prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria prevista dall’articolo 29 D.L. 179/2012 fino all’ammontare di investimento previsto, pari ad euro 300.000; sulla parte di investimento che eccede tale limite è fruibile esclusivamente la detrazione ordinaria, pari al 30% dell’eccedenza, fermo restando il limite “de minimis.

Le modalità applicative dell’agevolazione sono state stabilite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2020.

In particolare, come previsto dal comma 5 del D.M. 28.12.2020, prima della effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria deve presentare apposita istanza tramite la piattaforma informatica. Per gli investimenti effettuati nel 2020 l’istanza doveva essere presentata entro il 30.04.2021, mentre a regime deve essere presentata prima dell’effettuazione degli investimenti.

L’ istanza, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve contenere:

a) gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;

b) l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;

c) l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

Come precisato nelle Faq pubblicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico, per gli investimenti su cui si richiede l’agevolazione al 30% non è necessario inoltrare istanza sulla piattaforma “de minimis”, ma è necessario attenersi alle disposizioni del decreto 07.05.2019 che disciplina tale incentivo.

Tali investimenti non rientrano nel cumulo “de minimis” per l’impresa beneficiaria.