14 Luglio 2018

La detrazione Irpef delle spese per asili nido

di Luca Mambrin
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L’articolo 2, comma 6, L. 203/2008 ha reso permanente nel nostro ordinamento la detrazione Irpef del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio; tale agevolazione è stata dapprima introdotta dall’articolo 1, comma 335, Finanziaria 2006 e successivamente prorogata dalle Leggi Finanziarie 2007 e 2008.

Come precisato già nella circolare AdE 6/E/2006 costituiscono asili nido le strutture “dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori”.

Il disposto normativo non contiene alcuna precisazione riguardo alle caratteristiche tipologiche dell’asilo; pertanto è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato. Nella medesima circolare è stato inoltre precisato che le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli che sono ammessi e frequentano l’asilo nido.

La detrazione, in aderenza al principio di cassa, compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per:

  • la frequenza delle cosiddette “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido;
  • il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 dagli assistenti domiciliari definiti “Tagesmutter” (c.d. “mamma di giorno”). Nella circolare AdE 11/E/2014 è stato infatti precisato che possono godere della detrazione del 19% anche le somme versate dal contribuente per i servizi a domicilio di cura ed educazione all’infanzia resi dalle c.d. “Tagesmutter” che operano nell’ambito di cooperative sociali convenzionate con il Comune. Tali oneri sono detraibili con le stesse limitazioni previste per le spese di frequenza agli asili nido pubblici o privati, ovvero per un importo non superiore a 632 euro per figlio, a condizione che “il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all’infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato”, ovvero sia caratterizzato dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l’educazione  e l’assistenza della prima infanzia con continuità e per un periodo di tempo almeno pari  a quello delle strutture pubbliche. Deve essere quindi in concreto verificata l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido e la conformità dello svolgimento dell’attività in relazione alle modalità gestionali e alle caratteristiche strutturali.

La norma prevede che la detrazione spetti su un importo massimo di spesa pari ad euro 632 per ciascun figlio, pertanto lo sconto d’imposta massimo ottenibile è di 120,08 euro; nella recente circolare 7/E/2018 è stato poi precisato che la detrazione è alternativa al contributo di cui all’articolo 1, comma 355, L. 232/2016, erogato dall’Inps tramite un pagamento diretto al genitore richiedente per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

Per quanto riguarda poi la possibilità di ripartire liberamente la spesa sostenuta tra gli aventi diritto, già la circolare AdE 6/E/2006 aveva chiarito che la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto. In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

Per poter beneficiare della detrazione in esame le spese devono essere documentate e sostenute secondo i principi generali validi in tema di detrazione: la documentazione dell’avvenuto pagamento deve essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento. Sarà necessario inoltre predisporre un’autocertificazione di non aver fruito del contributo di cui all’articolo 1, comma 355, L. 232/2016 (bonus asili nido).

Nella circolare AdE 7/E/2018 è stato infine ribadito e precisato che:

  • l’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto;
  • devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2018 (punti da 341 a 352) con il codice 33;
  • non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2018 (punti da 701 a 706) con il codice 33; la detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Nell’ambito del modello 730/2018 l’importo della spesa sostenuta, nel limite massimo di euro 632 deve essere indicato nei righi da E8 a E10 con il codice “33”; se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.

Nell’ambito del modello Redditi PF 2018 l’importo va indicato nei righi da RP8 a RP13 con il codice “33”; analogamente al modello 730, se la spesa riguarda più di un figlio occorre compilare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

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