28 Giugno 2016

La detrazione delle spese per veicoli per disabili – 1° parte

di Luca Mambrin
Scarica in PDF

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del Tuir godono della detrazione del 19% le spese sostenute per l’acquisto:

  • di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili;
  • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accom­pagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

I principali adattamenti ai veicoli devono risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi, quali:

  • la pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • lo scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • il braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • il paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • il sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nell’abitacolo della persona con disabilità;
  • il sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
  • lo sportello scorrevole.

Se, a causa della natura dell’handicap, i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra menzionati, la detrazione potrà essere comunque riconosciuta, purchè vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione ci sono stati molti interventi da parte dell’Agenzia delle entrate che hanno chiarito la documentazione medica necessaria che attesti la disabilità del soggetto. In particolare la circolare n. 21/E/2010 ha chiarito che:

  • per i soggetti affetti da handicap psichico o mentale, lo stato di handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 può essere accertato anche dal rilascio di un certificato della commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di in­validità dalla quale risulti un esplicito riferimento alla gravità della patologia. Viceversa non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e perma­nente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”;
  • per i soggetti disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o plu­riamputati, lo stato di handicap grave può essere documentato da un verbale di accertamento emesso dalla commissione medica presso l’ASL di cui all’articolo 4 della L. 104/1992, o da una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica che attesti specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”; è possibile, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’articolo 4 della L. 104/1992;
  • per i soggetti affetti dalla sindrome di down, qualora il medico di base attesti che un soggetto è affetto da tale patologia, la certificazione è valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali; per poter beneficiare di tali agevolazioni tuttavia devono sussistere anche i requisiti necessari per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, come previsto dall’articolo 30 della Legge n. 388/2000.

Infine, per quanto riguarda i soggetti non vedenti o sordi, è sufficiente una qualsiasi certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante la disabilità, mentre per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie è richiesto un certificato rilasciato dalla Commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità dal quale risulti la natura motoria della disabilità.

Come chiarito poi nella risoluzione n. 4/E/2007, la detrazione spetta se il veicolo è intestato allo stesso disabile o, in alternativa, al soggetto di cui il disa­bile è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il veicolo del figlio disabile sia intestato al genitore a sua volta fiscalmente a carico dell’altro coniuge, l’agevolazione non spetta.