30 Giugno 2015

La detraibilità delle spese per intermediazione immobiliare

di Luca Mambrin
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L’art. 15 comma 1 lett. b-bis del Tuir prevede che possano essere portate in detrazione nella misura del 19% le spese sostenute per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; l’importo massimo su cui è possibile beneficiare della detrazione del 19% non può essere superiore a 1.000 euro.

Diversi sono stati gli interventi di prassi dell’Amministrazione finanziaria che hanno chiarito l’ambito applicativo della norma.

In particolare, la C.M. 28/E/2006 ha precisato che l’importo di 1.000 euro costituisce il limite massimo cui commisurare la detrazione in relazione all’intera spesa sostenuta e la possibilità di portare in detrazione quest’onere si esaurisce in un unico anno d’imposta.

Se l’unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

La C.M. 34/E/2008 ha invece chiarito che:

  • l’agevolazione spetta anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale; il beneficio fiscale viene meno qualora l’acquisto non venga concluso;
  • ribadendo poi già quanto precisato nella C.M.  28/E/2006, la C.M. 34/E/2008 ha precisato che se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà, anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario.

L’Agenzia delle Entrate poi nella R.M. 26/E/2009 ha poi precisato che la detrazione fiscale spetta per il compenso di intermediazione pagato anche se è stato stipulato soltanto il contratto preliminare di compravendita purchè sia stato regolarmente registrato; nel caso in cui però successivamente non si stipuli il contratto definitivo si decade dall’agevolazione e si dovrà restituire la detrazione.

Sul tema poi la successiva C.M. 39/E/2010 ha ulteriormente precisato che è ammessa la detrazione anche in relazione alle spese sostenute in data precedente alla stipula sia del preliminare che del rogito, considerato che all’accettazione della proposta di acquisto nel medesimo anno è stato stipulato e registrato il preliminare di vendita e il contratto di acquisto definitivo (rogito).

La successiva C.M. 20/E/2011 ha chiarito che:

  • nel caso in cui la fattura sia intestata ad un solo proprietario, ma l’immobile sia acquistato in com­proprietà, al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento, annotandovi i dati di quest’ul­timo;
  • nel caso in cui l’immobile sia intestato ad un solo proprietario, ma la fattura sia cointestata al pro­prietario e ad un altro soggetto, al fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico pro­prietario, sarà necessario integrare la fattura, annotando che l’onere per l’intermediazione è stato sostenuto interamente da quest’ultimo;
  • nell’ipotesi in cui la fattura risulti intestata esclusivamente ad un soggetto che non sia proprietario dell’immobile, le spese per l’intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario dell’immobile.

Infine la C.M. 19/E/2012 ha precisato che la detrazione è concessa per i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare “da adibire ad abitazione principale …”. La Circolare precisa infatti che la detrazione è ammessa anche quando il contribuente, già proprietario di un’immobile, acquisito usufruendo dei benefici prima casa, acquisti un ulteriore immobile, nel quale trasferirà la propria residenza. Ai fini della detrazione in esame la circostanza che la dimora abituale non coincide con la residenza anagrafica, può essere oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000; in caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR.

La spesa sostenuta deve essere documentata mediante la fattura rilasciata dall’intermediario; tuttavia, al fine di documentare la spesa può essere utile la copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell’immobile nel quale sono stati riportate:

  • l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività di mediazione;
  • la modalità di pagamento;
  • i dati fiscali (codice fiscale e/o partita Iva dell’intermediario.

Nell’ambito del modello Unico PF 2015 tali spese andranno indicate nei righi da RP8 a RP17 mediante l’utilizzo del codice “17”.