22 Novembre 2018

La definizione dei pvc non sospende l’attività di accertamento

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Da più parti giungono segnalazioni in merito alla volontà da parte degli Uffici di notificare, entro il prossimo 31 dicembre, degli avvisi di accertamento conseguenti a processi verbali di constatazione consegnati al contribuente entro il 24 ottobre scorso, e come tali rientranti nella definizione di cui all’articolo 1 D.L. 119/2018, tuttora in corso di conversione in legge.

L’obiettivo è evidentemente quello di far rientrare le somme contestate nel “budget” degli Uffici del periodo d’imposta 2018, tuttavia senza tener conto delle conseguenze che tale comportamento può avere in relazione alla volontà del contribuente di definire il pvc applicando le regole di cui all’anzidetto articolo 1.

Come noto, tale disposizione prevede la possibilità da parte del contribuente di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, presentando una dichiarazione integrativa finalizzata alla regolarizzazione delle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.

È stabilito che la definizione, che necessariamente deve riguardare l’intero contenuto del processo verbale di constatazione (con evidenti limitazioni di convenienza), si perfeziona (articolo 1, comma 7, D.L. 119/2018) presentando la dichiarazione integrativa entro il 31 maggio 2019 e versando le imposte dovute (senza sanzioni ed interessi) entro la stessa data (o almeno la prima rata).

Tuttavia, per la presentazione della dichiarazione integrativa è necessario attendere un apposito provvedimento direttoriale che dovrà stabilire le modalità di presentazione della stessa, poiché non è chiaro se si tratterà di una dichiarazione integrativa speciale (modello ad hoc) o se si dovranno utilizzare i modelli tradizionali, ovvero se sarà individuata una modalità ancora differente.

Ciò sta a significare che allo stato attuale un contribuente non sarebbe in grado di procedere alla definizione del processo verbale, stante la mancata approvazione del predetto provvedimento attuativo (prodromico per ottenere il perfezionamento).

Ora, poiché l’articolo 1 D.L. 119/2018 non contiene alcuna sospensione dell’attività di accertamento, gli Uffici possono procedere alla notifica dell’avviso di accertamento conseguente al processo verbale, con obbligo da parte del contribuente di impugnare nei termini l’atto impositivo (tale accertamento non è infatti definibile ai sensi dell’articolo 2 D.L. 119/2018).

Pertanto, in attesa di conoscere le modalità per la definizione, che come detto deve avvenire entro il prossimo 31 maggio 2019, il contribuente è costretto a coltivare il contenzioso con evidente aggravio di costi (inutili vista la volontà di definizione del pvc) e di tempo.

D’altro canto per gli Uffici non vi sarebbe alcuna necessità di accelerare i tempi per la notifica dell’atto di accertamento, in quanto:

  • da un lato, l’articolo 1, comma 9, D.L. 119/2018 prevede un allungamento dei termini di accertamento di due anni per i processi verbali definibili con le regole indicate nel comma 1 e riferiti ai periodi d’imposta fino al 2015;
  • dall’altro, l’articolo 1, comma 8, D.L. 119/2018 prevede che in caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti della definizione e l’Ufficio procede alla notifica degli atti di accertamento conseguenti al processo verbale.

In buona sostanza, se il contribuente intenzionato alla definizione del processo verbale che ha ricevuto entro il 24 ottobre 2018 non presenta la dichiarazione integrativa entro il 31 maggio 2019, oppure non procede al relativo versamento delle imposte dovute (o almeno della prima rata), l’Agenzia avrà tutto il tempo per procedere alla notifica dell’avviso di accertamento.

Non si ravvisa quindi alcuna necessità di procedere alla notifica già entro il prossimo 31 dicembre, se non quelle di stanziare un “budget” in capo agli Uffici che non troverà alcun riscontro per effetto della successiva definizione da parte del contribuente.

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