7 Maggio 2014

La deducibilità dell’assegno periodico corrisposto all’ex coniuge

di Luca Mambrin
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Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c, del Tuir costituiscono onere deducibile dal reddito del contribuente i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Sono molti gli interventi di prassi con i quali l’Amministrazione finanziaria ha chiarito l’ambito applicativo della norma e dato soluzioni a particolari fattispecie di seguito analizzate.

Innanzitutto bisogna mettere in evidenza che deve trattarsi di assegno di mantenimento disposto dall’autorità giudiziaria; non sono pertanto deducibili somme versate volontariamente, come nel caso della separazione di fatto, mentre le somme destinate al mantenimento dei figli anche se disposti dall’autorità giudiziaria non sono ammessi in deduzione (e non sono rilevanti fiscalmente da per il soggetto percettore). Sul punto la C.M. 95/E/2000 ha precisato che se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli.

Bisogna fare attenzione poi che l’importo che può essere portato in deduzione è limitato a quanto disposto dall’autorità giudiziaria: come precisato infatti nella R.M. 448/E/2008 eventuali maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat possono essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.

Anche sul requisito della periodicità dell’assegno di mantenimento l’Agenzia delle entrate è intervenuta con diversi documenti di prassi: la C.M. 50/E/2002 ha dapprima enunciato il criterio generale della indeducibilità delle somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato per poi precisare ulteriormente che non possono essere considerati oneri deducibili le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento.

Tale posizione è stata ulteriormente ribadita anche nella successiva R.M. 153/E/2009 nella quale è stata chiarita l’indeducibilità dell’assegno versato al coniuge che per sentenza viene erogato mensilmente per un periodo di tempo definito; in tal caso infatti secondo l’agenzia la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo.

Un’ulteriore, importante chiarimento è stato dato anche nella R.M. 157/E/2009 nella quale è stato precisato che gli assegni periodici corrisposti all’ex moglie sono deducibili dal reddito, se, in base al provvedimento dell’autorità giudiziaria sia previsto che debbano essere compensati con la somma che la ex moglie deve restituire, come quota dell’indennità di fine rapporto del marito percepita in misura maggiore del dovuto.

In particolare, nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto al marito, che eroga un assegno alimentare, il diritto alla restituzione di una somma pari a quanto percepito dall’ex coniuge in eccedenza rispetto al dovuto a titolo di TFR, attraverso ordinanza all’Inps di non effettuare la trattenuta sulla pensione dell’importo dell’assegno alimentare fino ad esaurimento del credito accertato.

Gli assegni periodici dedotti dal reddito da parte del coniuge che li eroga, anche sotto forma di compensazione, vanno assoggettati ad Irpef da parte del coniuge percipiente, quali redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett i) del Tuir.

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche) il soggetto che eroga l’assegno potrà portare in deduzione il relativo importo (senza limitazioni) indicandolo nei righi E22 (in caso di presentazione del modello 730) o RP22 in caso di presentazione del modello Unico, sempre indicando obbligatoriamente il codice fiscale dell’ex coniuge il quale invece dovrà assoggettare a tassazione l’importo percepito come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed indicandolo nel righi C6/C8 (se modello 730) o nei righi RC7/RC8 del modello Unico Persone fisiche.