13 Marzo 2018

La correzione degli errori nei bilanci 2017

di EVOLUTION
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L’OIC 29 analizza dal punto di vista contabile i cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti di stima e la correzione di errori. Il 29 dicembre 2017, l’OIC ha modificato il principio n. 29 chiarendo che la rilevazione del cambiamento di stima deve avvenire nella voce di conto economico indicata dall’OIC 12 o da altri principi contabili. Le novità si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio al 1° gennaio 2017 o da data successiva.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Bilancio”, una apposita Scheda di studio.

La versione del principio contabile OIC 29 attualmente in vigore, emanata a dicembre 2016 ed integrata dall’emendamento del 29 dicembre 2017, disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire in nota integrativa degli eventi concernenti:

  • i cambiamenti di principi contabili;
  • i cambiamenti di stime contabili;
  • la correzione di errori;
  • i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

In precedenza, l’OIC 29, nella versione dell’agosto 2014, disciplinava, oltre alle suesposte voci, anche gli eventi e le operazioni straordinarie che andavano indicate nella voce E del conto economico, la quale è stata soppressa ad opera del D.Lgs. 139/2015 (Decreto bilanci).

L’emendamento del dicembre 2017 si riferisce esclusivamente al trattamento dei cambiamenti di stime contabili e si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio al 1° gennaio 2017 o da data successiva.

Le stime, secondo l’OIC 29 sono i procedimenti ed i metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi. La predisposizione del bilancio d’esercizio è essenzialmente il risultato di un processo di stima: nessuna attività e passività, tranne il denaro contante in cassa, può sottrarsi dall’essere stimata.

Tale processo, sicuramente comprendente per sua natura elementi di soggettività, non deve essere arbitrario, ma deve essere eseguito sempre avendo a mente l’obiettivo fondamentale del bilancio, ovvero la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Gli effetti dei cambiamenti di stima, se chiaramente non derivano da stime errate, sono pertanto componenti ordinari di competenza dell’esercizio in cui si verificano e sono classificati nella voce di conto economico prevista dall’OIC 12 o da altro principio contabile. Non danno luogo alla formazione di alcun elemento straordinario di reddito e pertanto non deve essere fatta una loro rilevazione retroattiva, come avviene nel caso di cambiamento di principi contabili.

In alcuni casi il cambiamento di stima ha effetti solo sull’esercizio in cui avviene, come ad esempio nell’ipotesi di stima dell’esigibilità di un credito o di recuperabilità delle imposte anticipate; in altri casi può aver effetto anche in relazione agli esercizi successivi, come nel caso in cui viene rivista la stima della vita utile residua di una immobilizzazione.

Con l’emendamento è stato precisato che gli effetti della modifica vanno rilevati nella voce di conto economico prevista dall’OIC 12 o da altro principio contabile. In precedenza, l’OIC 29 richiedeva la classificazione nella voce di conto economico relativa all’elemento patrimoniale oggetto di stima, ma ciò creava alcuni contrasti con specifiche disposizioni di altri OIC.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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